Risulta legittimo prevedere una prova scritta o un colloquio nelle progressioni verticali e dei suoi contenuti occorre dare informazione preventiva ai candidati. Ciò emerge dalla sentenza del TAR Liguria (Sez. I), 27 dicembre 2024, n. 933.
Leggiamo che “deve ritenersi che l’ente possa introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale o scritta”. Ed ancora la prova scritta “costituisce non tanto (rectius, non soltanto) una modalità per selezionare il candidato più meritevole, bensì (anche e soprattutto) uno strumento per valutare l’idoneità e la competenza professionale del lavoratore anelante alla progressione di carriera”.
Ci viene inoltre detto che “l’obbligo di specificare le competenze oggetto di verifica e, quindi, le materie d’esame, sancito dall’art. 3, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 487/1994, deve ritenersi valevole anche per le progressioni verticali, costituendo un portato dei principi di buon andamento e trasparenza scolpiti nell’art. 97 Costituzione”
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA (SEZ. I), 27 DICEMBRE 2024, n. 933.
La prova scritta e il colloquio nelle progressioni verticali
Sintesi della sentenza del TAR Liguria (Sez. I), 27 dicembre 2024, n. 933
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