Scarichi senza permessi per bar, scuole e alberghi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli scarichi idrici di bar, scuole, ottici, parrucchieri e piccole aziende lattiero-casearie saranno equiparati a quelli domestici. Questo significa che saranno sempre ammessi in pubblica fognatura senza preventiva autorizzazione della Provincia, purché rispettino i regolamenti del gestore del servizio idrico integrato approvati dall’autorità d’ambito. Le attività indicate sono solo alcune tra le 42 elencate nella tabella 2 dell’allegato A allo schema di Dlgs in materia di semplificazione ambientale che sarà esaminato oggi, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Tra queste figurano anche, solo per citarne alcune, gli alberghi, le lavanderie, le gelaterie, le palestre, gli asili nido, le agenzie di viaggio e le macellerie. Doppia semplificazione. Lo schema di Dlgs apre lo Sportello unico alle istanze e alle documentazioni ambientali (non sarà più necessario, quindi, andare in Regione o in Provincia) e si occupa anche di semplificazioni per l’inquinamento acustico. Su questo fronte, infatti, le attività a bassa rumorosità non dovranno presentare la documentazione di impatto acustico (ex articolo 8, legge 447/1995). In questo caso le attività (45 in tutto) sono indicate nell’allegato B allo schema di provvedimento: si va dalle pasticcerie ai call center, dagli alberghi agli agriturismo, dalle palestre agli istituti di bellezza, dalle sale gioco ai call center. Restano escluse le attività ricreative, i bar, i ristoranti, le pizzerie, le mense e, se usano impianti di diffusione sonora, gli stabilimenti balneari. L’impatto acustico. La documentazione di impatto acustico è sostituita da autocertificazione solo se questi esercizi non superano i limiti stabiliti nella zonizzazione acustica del Comune o (in suo difetto) quelli di cui al Dpcm 14 novembre 1997. Lo schema di decreto traduce la previsione recata dall’articolo 49, comma 4-quater della legge 122/2010 e si prefigge di abbattere di almeno il 25% gli oneri amministrativi a carico delle Pmi entro il 2012, che oggi ammonterebbero a circa 3,4 miliardi di euro annui. L’equiparazione. Lo schema non modifica il Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Però, la disciplina della parte III sulle acque muta; infatti, alle acque reflue industriali e urbane già assimilate alle domestiche dall’articolo 101, comma 7, Dlgs 152/2006 si aggiungono: – quelle che, prima di essere depurate, già presentano le caratteristiche di qualità indicate nella tabella 1 dell’allegato A allo schema di decreto (per gli altri parametri il testo rinvia alla tabella 3, allegato 5, per l’emissione in acque superficiali e fognatura); – quelle provenienti dalle 42 attività elencate nella tabella 2 dello stesso allegato A. I criteri si applicano in assenza di disciplina regionale; tuttavia, la tabella è frutto di una ricognizione tra le leggi regionali esistenti. L’assimilazione comporta, come già detto, che gli scarichi di queste acque saranno sempre ammessi in pubblica fognatura senza preventiva autorizzazione purché rispettino i regolamenti del gestore del servizio idrico integrato approvati dall’Autorità d’ambito. I rinnovi. Per gli scarichi che restano soggetti ad autorizzazione, l’articolo 2 dello schema semplifica le procedure per i rinnovi, purché non vi siano modifiche sostanziali per le quali resta prevista una nuova autorizzazione. In ogni caso, la semplificazione non riguarda gli scarichi di sostanze pericolose. Infatti, l’autorizzazione dura quattro anni e la concede la Provincia (salva diversa legge regionale). Tuttavia, oggi, anche se non muta alcuna condizione, un anno prima della scadenza occorre chiedere il rinnovo dell’autorizzazione. Se la domanda è stata tempestivamente presentata e fino a nuovo provvedimento, lo scarico è mantenuto nel rispetto dell’autorizzazione in scadenza. La Pa ha 60 giorni di tempo per rispondere e può revocare l’atto. Domani, invece, si dovrà solo presentare un’autocertificazione sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione che attesti il perdurare delle condizioni iniziali. Lo Sportello unico. Sul fronte burocratico, sarà lo Sportello unico delle attività produttive (Suap), presente in Comune, a ricevere istanze di autorizzazione, documenti, dichiarazioni e altre attestazioni richieste dalla disciplina ambientale. Il ministero dell’Ambiente e quello della Semplificazione normativa monitoreranno l’attuazione della futura disciplina.

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