Il Comune non può depennare dalle graduatorie triennali il rinunciatario all’assunzione

Il TAR Abruzzo, mediante sentenza 12 aprile 2022, n. 125, evidenzia che è illegittimo il provvedimento del Comune che, a seguito della rinuncia del primo classificato, dispone l’esclusione dalla graduatoria di tale nominativo

3 Maggio 2022
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di ENZO CUZZOLA

L’art. 91 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, con la conseguenza che coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 25 giugno 2020, n. 126, della Corte Costituzionale, che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.

Tanto premesso, il TAR Abruzzo, L’Aquila, nella sentenza 12 aprile 2022, n. 125, ha evidenziato che è illegittimo il provvedimento del Comune che, a seguito della rinuncia del primo classificato, dispone l’esclusione dalla graduatoria di tale nominativo: ed infatti, la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.

Peraltro, il depennamento illegittimo dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interessato perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria; va aggiunto, inoltre, che l’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare, con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.

>> PER APPROFONDIRE: Testo Unico degli Enti locali commentato, di Riccardo Carpino.
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