Nelle gare nessuno gioca in casa

Fonte: Italia Oggi

Sono vietate le preferenze territoriali contenute nei bandi di gara che favoriscono gli operatori economici locali. Lo ha affermato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con una delibera che boccia le procedure avviate dal comune di Cattolica per l’affidamento in concessione di tre impianti sportivi. Nel caso specifico, l’Authority di via di Ripetta, ha rilevato la non conformità ai principi che regolano la scelta del concessionario, di parità di trattamento, di non discriminazione e libera concorrenza. Si imputa al Comune di avere di fatto favorito gli operatori economici locali, ed in particolare il gestore uscente nella procedura per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi «Palazzetto dello sport», «Centro calcistico Salvo d’Acquisto» e «Centro calcistico Torconca», con pregiudizio degli altri operatori economici, nazionali e non. Partendo da questa vicenda l’Autorità presieduta da Giuseppe Brienza ha deciso di avviare un’indagine sulle procedure utilizzate per la selezione del contraente che dovrebbe portare all’emanazione di una apposita delibera. In ogni caso, poi, l’Autorità ha reso noto che diramerà un comunicato a tutte le stazioni appaltanti sottolineando l’illegittimità di qualsiasi previsione nei bandi di gara che tendano a favorire operatori economici locali con esclusione di quelli nazionali e comunitari. Il problema delle cosiddette «preferenze territoriali», peraltro, è già stato affrontato in termini generali dall’Autorità nella determina n. 5 del 27 luglio scorso, che ha dettato le linee guida per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, che ha in primo luogo bocciato ogni limitazione territoriale nella individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, così come nella valutazione delle pregresse esperienze in fase di valutazione delle offerte, deve essere considerata illegittima. L’organismo di vigilanza, al riguardo, richiama un suo pronunciamento del 2000 (determinazione n. 3/2000) nel quale affermò, in una fattispecie relativa a un concorso di progettazione, l’illegittimità del limite territoriale (professionisti iscritti nel locale ordine provinciale) in quanto essa «contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (articolo 3, comma 2 della direttiva 92/50 Cee)». L’Autorità aveva anche precisato che risultano illegittime anche le preferenze applicate alla fase di valutazione delle offerte; sul punto si cita il Consiglio di stato (sezione V, sentenza n. 4338 del 10 settembre 2008) che ha ritenuto illegittima la valorizzazione dell’esperienza maturata in un determinato ambito territoriale. In particolare, i giudici hanno asserito che in una gara di appalto «non può essere attribuita natura di requisito professionale ad un periodo della propria attività lavorativa svolto in una determinata località o su un determinato territorio (nella specie, nel campo della “progettazione di modelli di sviluppo locale”)». Pertanto, dice l’Autorità nella determina n. 5, «deve essere considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l’effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore senza un’ammissibile ragione, in violazione dell’articolo 49 (ex 59) del Trattato Ce, norma applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *