Le novità in materia di indennità di risultato dei segretari nell’Ipotesi di CCNL Dirigenti Funzioni Locali 2019-2021

Il secondo focus del nostro esperto Amedeo Scarsella

20 Dicembre 2023
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’art. 61 conferma che ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. La misura dell’indennità viene differenziata, individuando percentuali massime diverse innanzitutto tra i segretari in servizio in Enti con dirigenti ed Enti che ne sono privi.

In primo luogo, si prevede che “Gli Enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell’anno a cui è riferita la valutazione” (art. 61, comma 2).

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della l. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall‘art. 3, comma 2, del d.l. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (art. 61, comma 3).

Indennità di risultato negli Enti privi di dirigenti

La percentuale del 10% può essere elevata dagli Enti privi di dirigenti fino al 15%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, per il periodo in cui si verifichino le situazioni descritte o si attribuiscano i seguenti gli incarichi:

  • segretari a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell’Ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all’ordinamento di ciascun ente (art. 61, comma 2 bis, lett. b);
  • segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di Comuni (art. 61, comma 2 bis, lett. c);
  • enti interessati da situazioni di calamità naturale (art. 61, comma 2 bis, lett. d).

Indennità di risultato negli Enti con dirigenti

La percentuale del 10% può essere elevata in ogni caso dagli Enti con dirigenti fino al 15% fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Non si richiede per tali tipi di enti la ricorrenza di situazioni o incarichi particolari (art. 61, comma 2 bis, lett. a).

Tali limiti di cui possono essere superati negli Enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l’esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell’Ente (art. 61, comma 2 bis). Nella dizione “Enti metropolitani” sono comprese le seguenti tipologie: Città metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di Città metropolitane (art. 60, comma 1).

Inoltre, in tutti gli Enti con dirigenti, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun Ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale – da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico – stabilita presso l’Ente dalla contrattazione integrativa della dirigenza (art. 64, comma 1).

Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali –Settembre 2018

I contrasti interpretativi tra la Corte dei conti ed il giudice ordinario in merito ai Segretari cui spettano i diritti di rogito sono stati finalmente risolti dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie che, con la deliberazione n. 18 del 30 luglio 2018, modificando il precedente orientamento espresso con deliberazione n. 21/2015, ha definitivamente chiarito che “i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”. In questo quadro, il volume dà risposta agli interrogativi in merito a: modalità con le quali chiudere i contenziosi esistenti ed erogare i compensi ai Segretari, non tralasciando il tema della tassazione separata delle somme e del conguaglio relativo all’indennità di risultato per gli anni pregressi; individuazione del soggetto cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali da applicare sulle somme da corrispondere per l’attività di rogito; corretta determinazione del limite del quinto dello stipendio in godimento; non applicabilità del limite per il salario accessorio ai diritti di rogito.Vengono affrontati anche i temi più controversi con riferimento alla disciplina dei Segretari in convenzione, dei Segretari a scavalco o in reggenza, dei Segretari delle unioni di comuni e dei Vicesegretari. Amedeo ScarsellaSegretario comunale, docente in corsi di formazione ed autore di articoli su riviste specializzate in materia di diritto amministrativo e degli enti locali. Segnalazioni bibliografiche› I contratti degli enti locali. Formulario degli atti negoziali con guida tecnica alla redazione, Maurizio Lucca› Il Codice degli Enti Locali, Riccardo Carpino

Amedeo Scarsella | 2018 Maggioli Editore

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento