In caso di partecipazione di un dipendente a un seminario o a un convegno non è necessario il CIG

Il chiarimento fornito dall’ANAC con una specifica FAQ

17 Aprile 2025
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Non è necessaria l’acquisizione di un Codice Identificativo Gare (CIG) nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno.
Questo il chiarimento fornito dall’ANAC attraverso una specifica FAQ (Frequently Asked Questions) pubblicata sul sito dell’Autorità (>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LA FAQ).
Ai sensi della legge n. 9/2014, chiarisce l’ANAC, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un Ente pubblico (acquistato dal singolo o dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Diversamente, osserva l’Autorità, la frequentazione a un corso, acquistato dall’Ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di istruzione e formazione e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

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