Flessibilità e rigore nel Codice appalti: due chiarimenti del MIT su varianti contrattuali e requisiti dei collaudatori

L’estensione del quinto d’obbligo negli affidamenti diretti e i titoli necessari per svolgere il collaudo tecnico-amministrativo: i pareri del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

24 Aprile 2026
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Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scioglie due nodi operativi frequenti per le stazioni appaltanti: l’estensione del quinto d’obbligo negli affidamenti diretti e i titoli necessari per svolgere il collaudo tecnico-amministrativo.

Quinto d’obbligo negli affidamenti diretti

Un dubbio ricorrente nelle stazioni appaltanti riguarda la possibilità di ricorrere al quinto d’obbligo: ovvero la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni contrattuali fino a un quinto dell’importo originario anche quando il contratto è stato stipulato tramite affidamento diretto, senza una procedura competitiva formale. Il punto controverso nasceva da una lettura restrittiva dell’art. 120, comma 9 del Codice appalti (d.lgs. 36/2023), che subordina l’applicazione dell’istituto alla previa indicazione nei documenti di gara, inducendo molti uffici a ritenerlo inapplicabile in assenza di gara.

>> CONSULTA IL PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 4199.

Il MIT ha dissipato il dubbio: l’art. 120, comma 9 è applicabile anche in caso di affidamento diretto. La stazione appaltante può legittimamente riservarsi la facoltà di variare il contratto in aumento o in diminuzione del 20%, inserendo tale clausola nella determinazione a contrarre prevista dall’art. 17 del Codice, o nei documenti propedeutici all’affidamento. Non è necessario attendere una gara formale.

La seconda implicazione del parere riguarda il quadro economico: qualora si intenda avvalersi del quinto d’obbligo, il valore dell’affidamento deve già incorporare l’eventuale incremento massimo fin dalla fase di stima. Se il contratto base vale 100, il quadro economico deve indicare 120 come importo massimo stimato. Un dettaglio non trascurabile, perché incide sulle soglie che determinano la procedura applicabile.

Chi può fare il collaudatore: esperienza e diploma a confronto

Un Ente locale si interrogava sulla possibilità di affidare il collaudo tecnico-amministrativo a un geometra abilitato, dipendente con oltre trent’anni di esperienza nella gestione di lavori pubblici. Il quesito portava in superficie una delle tensioni più concrete del Codice: può l’esperienza professionale supplire al titolo accademico richiesto dalla norma? La risposta del MIT è chiara nel principio, ma articolata nelle eccezioni.

>> CONSULTA IL PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 4243.

La regola generale fissata dall’art. 14, comma 3 dell’Allegato II.14 al Codice esige per il collaudatore la laurea magistrale in ingegneria o architettura, l’abilitazione professionale e, per i liberi professionisti: l’iscrizione all’albo da almeno cinque anni. L’esperienza pluriennale, per quanto significativa, non costituisce titolo equivalente. Tuttavia il Codice prevede alcune deroghe.

La deroga più rilevante per i dipendenti pubblici riguarda i lavori di manutenzione: in questo caso l’incarico può essere affidato a un funzionario con diploma tecnico e almeno cinque anni di servizio presso Pubbliche Amministrazioni: deroga che vale sia per la propria Amministrazione di appartenenza, sia per incarichi conferiti da altri Enti ai sensi dei commi 4 e 4-bis dell’art. 116 del Codice. Una terza via è aperta per le commissioni di collaudo: in qualsiasi tipologia di lavori, un componente su più può essere titolare del solo diploma tecnico, purché iscritto all’ordine professionale da almeno cinque anni per lavori sopra soglia europea, o tre anni per lavori sotto soglia.

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