Assume rilevanza per gli
Enti locali il principio che fuoriesce dalla recentissima pronuncia del TAR Campania in materia di gare pubbliche. La sentenza del
TAR Campania (Napoli, Sez. VIII) 19 ottobre 2017, n. 4884 afferma infatti che in relazione alle
gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all’ammissione dell’interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva impugnazione della
lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale. Ai sensi delle
Linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al
RUP, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il RUP è competente a verificare la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice; il riferimento al supporto da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle Linee guida ANAC comporta che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, debba richiedere il parere non vincolante della Commissione esaminatrice.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA (NAPOLI) 19 OTTOBRE 2017, n. 4884.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento