Fattura elettronica al traguardo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Conto alla rovescia per la fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 di ieri del decreto ministeriale 55 del 5 aprile sono operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura elettronica verso le amministrazioni statali. La tempistica di decorrenza dell’obbligo è fissata in 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat, a eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà determinata con decreto del ministro dell’Economia, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza Unificata. 
Obblighi
Il decreto permette quindi l’avvio a regime degli obblighi dettati dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244 del 2007. Tutte le amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
Perimetro soggettivo
Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco Istat. L’elenco è abbastanza corposo e comprende non solo amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale, presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e agenzie fiscali, ma anche enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro. Si va dagli organismi regolazione dell’attività economica, come Aifa e Aran, agli enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia, alle autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali. L’obbligo grava anche su enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere nonché su enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni e su enti di ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra). 
Tra i primi destinatari dell’obbligo, e quindi tenuti a ricevere fatture elettroniche entro maggio 2014, e cioè entro 12 mesi dall’adozione del decreto, vi sono oltre ai ministeri e alle agenzie fiscali, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale tra cui non solo Inpdap, Inail e Inps ma anche le casse dei professionisti, quali Cassa forense, Inarcassa, Cassa del notariato, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Entro maggio 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco Istat. In ogni caso a decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il sistema di interscambio (Sdi) viene comunque reso disponibile alle amministrazioni che, volontariamente o sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.
Contenuto
La trasmissione, anche per il tramite di intermediari, delle fatture in formato xml, avverrà attraverso il sistema di interscambio, gestito dall’agenzia delle Entrate che ha individuato in Sogei il soggetto tecnologico deputato alla sua realizzazione. Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, sulla fattura trasmessa attraverso lo Sdi dovranno comparire le indicazioni sul soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione, nonché sull’amministrazione destinataria, identificata con un codice.

Le novità
Le regole sulla fatturazione e sull’archiviazione per le pubbliche amministrazioni e per le amministrazioni autonome

IMPRESE E PROFESSIONISTI
FORNITORI
Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009
soggetti che:
concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco pubblicato dall’Istat
Amministrazioni autonome
Devono emettere, trasmettere, conservare e archiviare
le fatture esclusivamente in formato elettronico 
NON POTRANNO
accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
NON POTRANNO
effettuare pagamenti, anche parziali, sino a invio in forma elettronica

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