Dismissioni societarie dei comuni compresi fra 30mila e 50mila abitanti

Il 15 novembre 2011 la Corte dei conti Lombardia ha espresso un rilevante parere, con atto n. 602/2011/PAR, inerente il termine per le dismissioni societarie nei comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti che, si ricorda, ai sensi dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 ss.mm.ii., possono detenere una sola società.
I magistrati contabili hanno disposto che, per i comuni fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il termine per porre in liquidazione le società in cui si detengano partecipazioni non più consentite, non sia quello del 31 dicembre 2011, ma quello del 31 dicembre 2013.
> Nota Anci sul parere della Corte e dei Conti, sezione Lombardia n. 602/2011/PAR del 15/11/2011

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