Chiusura degli uffici postali: quali conseguenze in caso di mancata interlocuzione con il comune?

La vicenda 
Con un primo provvedimento Poste Italiane S.p.A. preannunciava al comune la chiusura di un ufficio postale, deducendo la necessità “di adeguare l’offerta di Poste Italiane all’effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale”. Successivamente, informava il comune dell’avvio di “un più ampio processo di dialogo con le Istituzioni Locali per l’analisi di dettaglio dei territori in relazione agli interventi di attuazione del Piano” conseguendone che “a valle di questo confronto Azienda-Istituzioni Locali durante il quale sarà approfondito il tema della presenza territoriale di Poste Italiane, verrà concretamente avviato […] il Piano di razionalizzazione di efficientamento”. Seguiva la nota con la quale Poste Italiane S.p.A. disponeva la chiusura dell’ufficio postale; contro tale atto ha proposto ricorso il Comune, lamentando la mancanza di un confronto e, in senso più stringente, l’obbligo di preavviso sancito dall’art. 1 della delibera di AGCOM n. 385/2013.

La pronuncia del TAR 
Il TAR Toscana, con la sentenza n. 337 del 2016, ha accolto il ricorso. Secondo i giudici, pur dovendosi rilevare che non è rinvenibile nella normativa, anche di secondo rango, un obbligo di preventiva comunicazione nei confronti degli enti locali interessati dei provvedimenti di chiusura o rimodulazione oraria degli uffici, né tantomeno un più ampio obbligo di concertazione o contraddittorio anticipato con i medesimi, non può tuttavia sottacersi che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (a cui è demandata la funzione di Autorità di regolamentazione del servizio) con la sua delibera n. 342/2014 ha stabilito di “introdurre un obbligo di comunicazione preventiva da parte di Poste Italiane nei confronti delle Istituzioni locali, avente ad oggetto l’attuazione di interventi di chiusura o rimodulazione oraria di uffici postali, al fine di instaurare un confronto nell’ambito del quale siano rappresentate le esigenze della popolazione locale e possano essere eventualmente individuate soluzioni in grado di limitare gli impatti negativi sull’utenza”. E ciò “al fine di consentire l’instaurazione di un confronto tra la società e le Istituzioni locali, nell’ambito del quale valutare più attentamente l’impatto dell’intervento sulla popolazione locale ed individuare, ove possibile, eventuali soluzioni alternative più rispondenti alla specifica situazione di fatto”. Poiché, nel caso di specie, non consta alcuna forma di partecipazione o altra forma di interlocuzione per il comune, il ricorso va accolto.

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