Nelle procedure negoziate l’urgenza non deve essere addebitabile alla stazione appaltante e i presupposti per ricorrervi sono di stretta interpretazione e impongono una adeguata motivazione. È quanto stabilisce, con una articolata pronuncia, il Tar del Lazio, sez. III-quater (sentenza del 30/1/2012 n. 989) che ha efficacemente riassunto i termini relativi all’utilizzabilità della procedura negoziata senza gara prevista dall’art. 57, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. In primo luogo i giudici hanno affermato che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, possibile «nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure ordinarie e a condizione che l’estrema urgenza non sia addebitabile alla stazione appaltante, si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta. Da ciò i giudici fanno discendere che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. In particolare, per quanto riguarda l’urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità. Per il Tar del Lazio, infatti, la procedura di evidenza pubblica costituisce un presidio indispensabile a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle amministrazioni dalla quale si può prescindere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del codice degli appalti solo eccezionalmente. Dal punto di vista dell’accertamento dei presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità, il Tar afferma che devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Segue da ciò anche la necessità di motivare congruamente l’esistenza dei presupposti richiesti dal legislatore per derogare alla regola del massimo coinvolgimento degli operatori economici, non essendo sufficiente un mero richiamo, nella delibera di affidamento con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, all’urgenza di provvedere, occorrendo piuttosto una motivazione dettagliata che specifichi i presupposti di fatto dell’urgenza stessa. Infine la sentenza precisa che l’urgenza di procedere deve essere, oltre che concreta e motivata, anche non addebitabile alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità. Tali presupposti devono sussistere entrambi, con la conseguenza che è sufficiente, a rendere illegittimo il ricorso alla procedura dell’art. 57, comma 2, del codice degli appalti, la mancanza (e la mancata motivazione) dell’urgenza, indipendentemente dall’individuazione del soggetto al quale la stessa sia imputabile.
Appalti, l’urgenza va motivata
Pronuncia del Tar del Lazio sui termini di utilizzabilità della procedura negoziata senza gara
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