Partecipate, esclusa la giurisdizione contabile senza prova del controllo analogo

Approfondimento sulla sentenza della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana del 17 dicembre 2025 n. 308

23 Gennaio 2026
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Con la sentenza del 17 dicembre 2025 n. 308, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha chiarito in modo netto i requisiti necessari affinché possa dirsi sussistente il controllo analogo nelle società a partecipazione pubblica. Secondo i giudici contabili, non è sufficiente attribuire all’assemblea dei soci l’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo predisposti dal consiglio di amministrazione, né limitarsi a un controllo formale sull’andamento finanziario della gestione. Tali prerogative, da sole, non consentono di integrare gli estremi del controllo analogo richiesto dall’ordinamento.

Indice

Il significato di controllo analogo nelle società pubbliche

La Corte ribadisce che il controllo analogo deve configurarsi come un controllo penetrante, capace di incidere in modo sostanziale sulle scelte organizzative e gestionali della società in house. È necessario, in particolare, che l’ente o gli enti soci esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più rilevanti della società partecipata. In assenza di questa incisività, il rapporto tra ente pubblico e società non può essere assimilato a quello che intercorre tra amministrazione e propri uffici interni, venendo meno uno dei presupposti fondamentali della qualificazione in house.

Le conseguenze sulla giurisdizione contabile

La sentenza chiarisce inoltre che, in mancanza del controllo analogo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, anche qualora la società sia interamente partecipata da enti pubblici, gestisca un servizio pubblico locale e svolga la propria attività in via prevalente a favore degli enti partecipanti. Un passaggio di particolare rilievo, che delimita con precisione l’ambito di intervento della Corte dei conti e richiama gli enti pubblici alla necessità di strutturare forme di controllo effettive e sostanziali, non meramente formali, sulle proprie società partecipate.

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