Il cuore della procedura di Project Financing risiede nella fase pre-procedimentale di valutazione della proposta. L’Amministrazione è chiamata a esercitare una funzione di filtro e selezione, valutando la proposta progettuale non solo in termini di mera fattibilità tecnica ed economica, ma prima di tutto in funzione dell’interesse pubblico che essa intende perseguire. È un potere puramente discrezionale. La recente pronuncia del TAR Campania (Sez. II), 17 ottobre 2025, n. 1696 chiarisce che la sola adeguatezza tecnica di un progetto, anche quando non necessita di modifiche, non vincola l’Amministrazione a dare corso all’istruttoria che conduca all’approvazione. L’Ente, in qualità di titolare della cura dell’interesse collettivo, conserva piena libertà di non procedere, anche in assenza di vizi o difetti palesi della proposta privata. Un eventuale ricorso potrà essere accolto solo in ipotesi estreme e rare, come il macroscopico travisamento di fatto, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della decisione.
Il contesto del caso e la giurisprudenza coinvolta
La sentenza è stata emessa dal TAR della Campania, sezione staccata di Salerno. La controversia è stata instaurata da una società, in qualità di capogruppo di un costituendo, contro l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’annullamento del provvedimento che ha negato l’esame e archiviato una proposta di Project Financing (ex art. 193 del d.lgs. n. 36/2023) per la riqualificazione di un porto. L’Autorità resistente aveva motivato il diniego con ragioni di incompatibilità con la pianificazione in corso e con profili inerenti l’obbligo di evidenza pubblica e la composizione soggettiva del raggruppamento. Il TAR ha rigettato il ricorso, fondando la sua decisione su due assi portanti. In primo luogo, ha ritenuto infondato il vizio di incompetenza, richiamando l’art. 8 della l. n. 84/1994 che attribuisce al presidente poteri decisionali in materia di gestione del demanio e pianificazione delle opere. In secondo luogo, e crucialmente, il Tribunale ha riaffermato l’amplissima discrezionalità amministrativa nella fase preliminare del Project Financing ad iniziativa privata (art. 193 d.lgs. n. 36/2023). La Corte ha ribadito che l’Amministrazione è tenuta a compiere preliminarmente la “verifica dell’interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione”, e non ha alcun obbligo di avviare l’istruttoria, anche se il progetto è tecnicamente adeguato. Le scelte compiute in tale fase, attinenti al merito amministrativo (come l’incompatibilità con la pianificazione in corso), sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo i casi di macroscopico travisamento.
Implicazioni giuridiche e pratiche
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale di massima rilevanza per il diritto dei contratti pubblici e del demanio. Essa rafforza il principio che, nel Project Financing ad iniziativa privata, il privato vanta una mera aspettativa di fatto e non un diritto all’istruttoria. L’impatto pratico per gli operatori economici è notevole: è imperativo che le proposte siano non solo ineccepibili dal punto di vista tecnico-economico, ma che si dimostrino anche in piena e anticipata coerenza con la programmazione strategica dell’Ente.
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