La recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, fissa un importante concetto in materia di responsabilità amministrativa: ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014, la competenza ad adottare le misure della temporanea e straordinaria gestione del contratto, nell’ambito della prevenzione della corruzione, spetta alla Prefettura del luogo ove ha sede la «stazione appaltante».
Contesto del caso
L’appello è stato proposto da una società destinataria di un provvedimento prefettizio di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, d.l. 90/2014, su impulso dell’ANAC, in ragione di indagini penali per reati corruttivi che coinvolgevano ex dirigenti della stessa. Il TAR aveva respinto il ricorso di primo grado; la società ha impugnato tale sentenza davanti al Consiglio di giustizia amministrativa.
Questioni giuridiche principali
- Competenza prefettizia: se il Prefetto territorialmente competente ad adottare la misura sia quello del luogo della gara (C.U.C. o sede della stazione appaltante) oppure quello del luogo di esecuzione del contratto;
- Rapporto con il procedimento penale: se le misure ex art. 32 d.l. 90/2014 siano subordinate o assorbite da provvedimenti penali di sequestro o confisca;
- Garanzie procedimentali e contraddittorio: se la mancata audizione personale della società da parte di ANAC e Prefettura integri violazione del diritto di difesa;
- Proporzionalità e presupposti della misura: valutazione della fondatezza giuridica e dell’attualità del rischio, nonché della proporzionalità rispetto alle condotte contestate.
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
Il Collegio ha riconosciuto la parziale fondatezza dell’appello, rilevando che la Prefettura di Palermo era incompetente a commissariare il contratto stipulato con l’ASP di Agrigento: la competenza spetta, per ragioni di territorialità e di ratio legis, al Prefetto del luogo ove ha sede la stazione appaltante/committente, ossia l’amministrazione stipulante, che può meglio monitorare l’esecuzione del contratto.
Il CGA ha valorizzato il dato letterale dell’art. 32 d.l. 90/2014, le linee guida ANAC e la giurisprudenza consolidata, affermando che la competenza non può essere concentrata in un’unica prefettura mediante coordinamento interno. Quanto agli altri motivi, il giudice ha escluso la violazione del contraddittorio, precisando che il diritto di difesa era stato garantito attraverso la possibilità di presentare memorie scritte e accedere agli atti. Ha inoltre ritenuto infondato il richiamo al divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto e alla pretesa mancanza dei presupposti di fondatezza e dell’attualità del rischio: le misure previste dall’art. 32 perseguono uno scopo autonomo rispetto al processo penale, volto a garantire la regolare esecuzione degli appalti, e risultavano giustificate dai comportamenti corruttivi accertati in istruttoria. Infine, la misura è stata considerata proporzionata, alla luce della gravità delle condotte e del coinvolgimento diretto dei vertici societari.
Dispositivo e decisione finale
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’appello solo parzialmente, annullando il provvedimento prefettizio nella parte relativa al contratto con l’ASP di Agrigento, per incompetenza del Prefetto di Palermo. Per il resto, l’appello è stato respinto, confermando la legittimità della misura commissariale sugli altri contratti. Le spese sono state integralmente compensate.
Implicazioni giuridiche e pratiche
Per le imprese coinvolte in procedimenti ex d.lgs. 231/2001 e in contratti pubblici, la pronuncia evidenzia che il commissariamento prefettizio è misura autonoma e cautelare, che non si sovrappone ai sequestri penali, e che può essere disposta anche in presenza di attività aziendale regolare, se permangono condotte corruttive riconducibili ai vertici.
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA (SEZ. GIURISDIZIONALE), 21 LUGLIO 2025, n. 591.
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