Nel caso di giudizio di non anomalia delle offerte di gara, la motivazione può essere più stringata rispetto a quella che si manifesta necessaria, nel caso di riscontrata anomalia (Cons. Stato, sez. VI, 3.4.2002, n. 1853), o addirittura essere espressa per relationem alle giustificazioni fornite dall’impresa (Cons. Stato, sez. V, 1.10.2010, n. 7266; Cons. Stato, sez. V, 22.2.2010, n. 1029; Cons. Stato, sez. V, 12.2.2010, n. 741; Cons. Stato, sez. IV, 30.10.2009, n. 6708; Cons. Stato, sez. V, 10.2.2009, n. 748; Cons. Stato, sez. VI, 7.9.2006, n. 5191; Cons. Stato, sez. VI, 8.3.2004, n. 1080; Cons. Stato, sez. IV, 14.2.2002, n. 882; Cons. giust. sic., 29.1.2007, n. 5). La motivazione per relationem alle giustificazioni dell’impresa aggiudicataria (che manifesta la relativa condivisione della amministrazione) non è di per sé illegittima, potendo la motivazione per relationem avere ad oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche atti di privati, qualora si tratti, come nel caso delle giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la relatio (Cons. Stato, sez. VI, 6.8.2002, n. 4094). … (SEGUE)
Anomalie delle offerte di gara e verbalizzazione
Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3902
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