Whistleblowing: la Camera approva in via definitiva la proposta di legge

Nella seduta di ieri, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato – C. 3365-B). Si tratta della normativa che disciplina il cd. “whistleblowing” nel nostro ordinamento.

Whistleblowing: l’ok definitivo alla Camera dei deputati

Si tratta di un’approvazione definitiva molto importante, anche per la Pubblica Amministrazione italiana: l’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala illeciti dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell’art. 1, co. 51, che introduce un art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.
Nel settore pubblico, chi denuncia con fondatezza non potrà essere demansionato, licenziato, trasferito, insomma “punito” per aver agito nell’interesse pubblico. Anzi: dovrà essere messo in condizione di fare la sua denuncia in condizioni di segretezza e attraverso precisi canali di segnalazione. La legge dice pure che se il datore di lavoro ti licenzia perché hai “spifferato”, dovrà dimostrare – lui, non tu – che il motivo non è la tua soffiata (tecnicamente si chiama: “inversione dell’onere della prova”). Se viene fuori che il capo ti licenzia, dovrà pagare una sanzione (fino a 50mila euro); una sanzione spetterà pure al responsabile anticorruzione che non avesse dato il giusto seguito alla tua segnalazione.

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Altri provvedimenti approvati dalla Camera

Segnaliamo poi che, sempre nella giornata di ieri, è stata poi approvata la proposta di legge: “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” (C. 1041-A). Questo provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento. A seguire è stata approvata la proposta di inchiesta parlamentare: Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

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