Vietato richiedere documenti inutili

Fonte: Il Sole 24Ore

Imprese e pubbliche amministrazioni sullo stesso piano dallo Statuto delle imprese, in particolare quando si tratta di avviare un’attività.
Se si rispettano norme e requisiti resi noti tramite le Camere di Commercio (articolo 8 dello Statuto), potrà iniziarsi qualsiasi attività, con la certezza che non possano essere chiesti ulteriori adempimenti (articolo 9). Solo qualora sussistano dubbi circa il possesso di un presupposto (ad esempio la validità di un titolo di studio o di un contratto relativo alla disponibilità di locali), l’ente pubblico (in genere il Comune) può chiedere chiarimenti, ma non più di una volta e per un periodo massimo di trenta giorni. Se l’attività è già iniziata, ad esempio perché soggetta a mera segnalazione (Scia), l’amministrazione non può disporre sospensioni né irrogare sanzioni, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti.
L’ente pubblico dovrà cioè attendere la fine del procedimento e le eventuali controdeduzioni della parte, per adottare un provvedimento di diniego e di chiusura. La ridotta possibilità, per l’amministrazione, di chiedere chiarimenti e documenti era già presente nell’articolo 2 comma 7 della legge 241/1990 e si aggiunge al divieto, per gli enti pubblici, di chiedere informazioni o certificazioni attestati in documenti già in possesso del soggetto pubblico.
Un principio simile era poi stato adottato nell’urbanistica, dove l’amministrazione può chiedere una sola volta documenti integrativi per il rilascio del permesso di costruire (articolo 20, comma 5, del Dpr 380/2001). Ciò significa che la pubblica amministrazione deve svolgere in modo diligente le istruttorie e non può centellinare richieste diluendo il procedimento. Spesso infatti accadeva che, per rispettare solo formalmente i tempi del procedimento (cadenzati su 30 giorni), gli enti pubblici chiedessero documenti non indispensabili o già in loro possesso, contando in questo modo su una diluizione della procedura. Questi atteggiamenti erano già stati censurati dalla giurisprudenza, come è accaduto, per esempio, alle richieste da parte di una Soprintendenza di ottenere fotografie non indispensabili per completare una pratica di autorizzazione ambientale (Tar Brescia 1121/1999). Allo stesso modo, nel diritto privato, si è sanzionato il notaio che aveva richiesto un documento inutile, ritardando una stipula e causando danni per la perdita di un finanziamento (Tribunale Roma, 4 febbraio 2006).

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