Viaggi senza sorprese: un unico codice per tutte le protezioni

Turismo – Il Dlgs che riordina e riforma la normativa statale

Il Sole 24 Ore
16 Maggio 2011
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E’ un consumatore speciale, da trattare con una dose di attenzione supplementare rispetto a chi va ad acquistare una lavatrice o un’auto, che può visionare direttamente l’oggetto del contratto e confrontarlo con altri prodotti analoghi prima di staccare l’assegno. «Il turista (così come il risparmiatore, che ha testi di legge “dedicati”) è un consumatore che compra quasi a scatola chiusa: non può sapere in anticipo se il soggiorno scelto sarà poi effettivamente quello illustrato dal catalogo o in agenzia e non gli riserverà invece qualche sgradita sorpresa. Non è in grado di valutare prima la qualità di ciò che acquista e spesso, soprattutto se lontano da casa, non è attrezzato per risolvere eventuali problemi o disguidi. È sulla base di questa premessa che è stato messo a punto il Codice del turismo: le norme riguardanti i servizi turistici e contenuti nel Codice del consumo (articoli 82-100, Dlgs 206/2005) sono state abrogate e sistemate nel nuovo testo di legge con le opportune modifiche, volte appunto a garantire una maggiore tutela a questo speciale consumatore, il turista» osserva Renato Santagata, ordinario di Diritto commerciale all’Università di Napoli, consigliere del ministro del Turismo e referente per la parte privatistica del regolamento appena approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo – in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – prende in considerazione tutto l’ambito del settore turistico (imprese, operatori, competenze pubbliche, attività) e dà ampio spazio alla parte privatistica, intervenendo, tra l’altro, sul concetto di danno da vacanza rovinata, pacchetti online, protezione in caso di emergenze. Risarcimenti. «Il provvedimento disciplina il tema del danno da vacanza rovinata importando in pratica quanto previsto dal Codice civile tedesco – spiega Santagata – e vuol fare chiarezza su una materia che, nell’incertezza del diritto, è stata finora soggetta alla discrezionalità del giudice. Viene stabilito infatti che si può chiedere il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, oltre a quello patrimoniale, quando esistono i presupposti della grave inadempienza. Ma nel riconoscimento di questo tipo di danno conta ora anche il tempo di vacanza inutilmente trascorso, l’irripetibilità dell’occasione perduta e la motivazione del viaggio». Tanto che, per una migliore individuazione delle finalità, vengono individuate tredici tipologie di turismo, da quello del mare a quello culturale. Qualche esempio: quando si prenota un pacchetto con la formula “roulette” (per cui si prenota solo la categoria della struttura), se poi il livello non corrisponde allo standard atteso si potrà chiedere il danno patrimoniale; potrà invece reclamare il danno morale la coppia in viaggio di nozze che si ritrova in una struttura in ristrutturazione o con seri problemi di pulizia. Ma la legittimazione dell’azione risarcitoria per il riconoscimento del danno patrimoniale può risultare difficile senza parametri di riferimento: anche per questo motivo il Codice ha previsto che tutte le strutture ricettive siano classificate secondo precisi standard di qualità fissati da un apposito (futuro) regolamento. Oltre agli alberghi, quindi, anche bed & breakfast, campeggi o motel avranno il loro sistema di stelle. Estensione garanzie. E non solo il fruitore del classico tour organizzato, dove per definizione deve esserci almeno un pernottamento (si veda la scheda), sarà tutelato dal Codice, ma anche chi acquista un pacchetto per altre finalità (per affari o per una visita a parenti) e anche di durata inferiore alle 24 ore. «Con una differenza però – sottolinea Santagata -: nei viaggi tutto compreso si avrà diritto eventualmente al danno patrimoniale, mentre il danno morale è riservato solo ai pacchetti con finalità di vacanza/turismo». Anche nel caso si prenoti un viaggio abbinato a un determinato evento (come un concerto o una partita) l’organizzatore sarà responsabile dello spostamento del suo complesso: salta il volo e di conseguenza il concerto? Scatta il diritto al rimborso delle due componenti secondo la disciplina dei pacchetti turistici. Altro ampliamento riguarda i pacchetti acquistati online: difficile ottenere un rimborso in caso di spostamento costruito via internet con il fai-da-te (modalità sempre più diffusa). Ora le agenzie online saranno sottoposte alle stesse verifiche e controlli che toccano a quelle tradizionali. «Responsabile di disservizi e problemi sarà l’organizzatore – spiega Santagata -, ossia il gestore del sito principale, quello al quale l’utente si è rivolto per poi collegarsi agli altri link indicati magari per l’auto o l’albergo». Conciliazione. Infine, per agevolare un accordo nelle immancabili controversie tra organizzatori e clienti anche il turismo sarà collegato alla conciliazione. «I contratti – conclude Santagata – per la vendita di pacchetti turistici potranno contenere una specifica clausola che preveda il ricorso alla conciliazione in caso di liti o reclami».

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