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La gestione associata delle funzioni di Polizia locale tra Comuni appartenenti a una Unione rappresenta uno degli strumenti più importanti per razionalizzare risorse e migliorare i servizi. Tuttavia, tale modalità operativa richiede una disciplina chiara e formalmente definita. È quanto emerso dal recente parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) datato 6 ottobre 2025 in risposta a un quesito posto da un’Unione composta da 11 Comuni pugliesi, intenzionata ad avviare la gestione associata delle funzioni di Polizia locale a partire solo da alcuni Enti, rinviando l’adesione degli altri.
Disciplina regolamentare e legittimità dell’avvio parziale del servizio
Nel parere ministeriale viene sottolineato come, ai sensi della legge n. 65/1986 e della legge regionale della Puglia n. 37/2011, sia necessario che l’Unione si doti di un regolamento dettagliato che disciplini le modalità organizzative e operative della funzione di Polizia locale. La normativa statale e regionale richiede, infatti, l’adozione di atti formali che chiariscano le responsabilità, gli ambiti territoriali e il coordinamento del servizio, anche con riferimento al soggetto titolare della funzione di direzione e controllo.
Nello specifico, l’articolo 6 della legge regionale stabilisce che gli addetti alla polizia locale operano sull’intero ambito territoriale dell’Unione, e non solo in parte di esso. L’attivazione parziale del servizio, limitata inizialmente a Comuni di minori dimensioni, deve pertanto essere espressamente prevista dal regolamento dell’Unione, affinché non si determinino disfunzioni o disparità tra i diversi Enti aderenti.
Efficienza, equità e governance nella gestione associata
Il Dipartimento evidenzia che una gestione associata parziale, se non adeguatamente disciplinata, potrebbe compromettere l’obiettivo stesso dell’associazione tra Comuni: garantire una maggiore efficienza amministrativa e omogeneità nella prestazione dei servizi. Il potere di indirizzo e controllo deve essere attribuito chiaramente a un organo dell’Unione, mentre il comandante o responsabile del servizio, pur godendo di autonomia tecnica, resta responsabile della gestione delle risorse e dell’impiego del personale.
In sintesi, l’Unione di Comuni può prevedere un avvio scaglionato del servizio di Polizia locale solo se tale scelta è coerente con la normativa di riferimento e, soprattutto, se adeguatamente regolata in modo formale e trasparente.
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