Tavolini e sedie in negozio, via al consumo sul posto

Fonte: Italia Oggi

Anche nei negozi e non soltanto nei bar possono essere utilizzati tavolini e sedie per il consumo sul posto. La svolta, perché di una vera e propria novità si tratta, viene direttamente dalla massima autorità in materia, ovvero dal Garante per la concorrenza e del mercato che nel parere inviato al Comune di Lucca e pubblicato sul Bollettino n. 51 del 9 gennaio 2012 coglie l’occasione per esprimere il proprio punto di vista su di una questione ormai da anni dibattuta ma che, fino ad oggi, era stata di segno diametralmente opposto.
Una vicenda che si trascina da 15 anni, con l’emanazione della legge 77/1997 che aveva esteso la possibilità di utilizzare i buoni pasto anche nei bar, nelle rosticcerie, nelle pizzerie artigianali e, appunto, nei negozi. Sta di fatto che soltanto un anno dopo, con la legge di riforma del commercio (dlgs 114/1998), al fine di contrastare fughe in avanti, venne previsto che «negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all’art.4 della legge 77/1997 è consentito il consumo immediato a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati». Per meglio chiarire la questione, con la legge 248/2006 venne specificatamente previsto che per il consumo sul posto potevano essere utilizzati «gli arredi dell’azienda» e ciò indusse il ministero dello sviluppo economico a chiarire, con la circolare 3603/C del 28 settembre 2006, che gli arredi dell’azienda non potevano coincidere con quelli tradizionalmente utilizzati negli esercizi di somministrazione mentre potevano essere utilizzati mensole e ripiani. A dare man forte al Mise e ai comuni che, come quello di Lucca avevano provveduto a inserire la specifica nei regolamenti comunali, intervenne anche il Consiglio di stato con la sentenza 5578/2008, affermando la legittimità dell’ordinanza di cessazione dell’attività alla gelateria artigianale che aveva messo a disposizione della clientela proprio tavolini e sedie. Ciò in quanto «in presenza di un attività sostanzialmente assimilabile alla somministrazione di cibi e bevande risulta legittima la posizione dell’Amministrazione che si attivi per imporre il rispetto della normativa che regola quella specifica attività, impedendone il surrettizio aggiramento». Ma secondo il Garante antitrust nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti. In tal senso, non solo il recente dl 138/2011, (convertito con legge 148/2011) ha espressamente previsto il principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato, ma «ancora più recentemente, il dl 201/2011, ha previsto che la disciplina delle attività economiche debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario». Che nel caso in questione sembrerebbero non sussistere.

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