<p>Dunque, entro oggi la maggior parte dei contribuenti è tenuta a pagare l’acconto del nuovo odiato balzello. L’obbligo, però, non vale per tutti i possessori di fabbricati e aree edificabili. L’acconto Tasi non va versato nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 23 maggio. In questi enti il pagamento è già stato effettuato il 16 giugno.</p>
<p>Com’è noto, il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina relativa al versamento della Tasi per l’anno 2014, stabilendo scadenze diverse per il pagamento dell’imposta a seconda della tempestività del comune nell’adottare le delibere.</p>
<p>Nel caso di mancato invio delle delibere al Mef entro lo scorso 23 maggio, il dl 88/2014 ha previsto che il versamento della prima rata debba essere effettuato entro il 16 ottobre tenuto conto delle aliquote e detrazioni pubblicate sul sito informatico ministeriale alla data del 18 settembre. A patto che le delibere fossero state spedite entro il 10 settembre. Negli oltre 600 comuni che non hanno rispettato neppure quest’ultimo termine, la Tasi dovrà essere versata a saldo, entro il 16 dicembre, con l’aliquota base dell’1 per mille.</p>
<p>Per coloro che non riescono a rispettare la data di scadenza per il versamento è possibile ravvedersi, preferibilmente in tempi brevi, pagando una mini sanzione.</p>
<p>Dal 17 ottobre scatta il condono. È possibile sanare oltre agli omessi anche i parziali versamenti dovuti a errori commessi nella determinazione di quanto dovuto. La sanatoria, però, è più conveniente se l’adempimento viene posto in essere in tempi brevi, vale a dire entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso i ritardatari possono fruire del ravvedimento sprint pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Prima si paga, più bassa è la penale. In base alle modifiche apportate all’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (0,2%), purché non sia superiore a 14 giorni. A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede.</p>
<p>In alternativa, c’è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%). Infine, l’ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).</p>
<p>Pertanto, se non viene pagata in tutto o in parte la Tasi, si ha la chance di rimediare all’errore pagando comunque una piccola sanzione. Per regolarizzare la violazione commessa va pagato il tributo, se dovuto, gli interessi legali e la sanzione. Il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario. L’adempimento può essere effettuato anche in tempi diversi: è consentito pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Ciò che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro il termine assegnato. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento.</p>
<p>Naturalmente solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati, eventualmente deliberati con regolamento comunale fino a un misura massima del 4%. Gli enti locali possono aumentare gli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale.</p>
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