Tarsu più salata per gli alberghi

Fonte: Italia Oggi

I comuni possono deliberare per gli alberghi tariffe Tarsu più elevate rispetto alle abitazioni. Lo ha precisato la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione XXIV, con la sentenza n. 163 del 19 dicembre 2011. I giudici siciliani hanno stabilito che i comuni possono deliberare per gli alberghi tariffe più elevate rispetto alle abitazioni, in quanto l’articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 gli riconosce il diritto di determinare i valori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso una classificazione di categorie di contribuenti che tenga conto delle potenzialità di produzioni dei rifiuti e di un’omogenea tassabilità. Quindi, è legittima la delibera tariffaria in cui la categoria degli esercizi alberghieri viene distinta da quella delle civili abitazioni e assoggettata a tariffe notevolmente superiori in considerazione della maggiore capacità produttiva di rifiuti. Nonostante la norma, con una formulazione letterale un po’ incerta, indichi che attività alberghiere e civili abitazioni, «in via di massima», dovrebbero rientrare nella stessa categoria. La legge detta i criteri ai quali i comuni si devono attenere per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e indica le categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. In base all’articolo 68, gli enti sono tenuti ad adottare un regolamento che deve contenere non solo la classificazione delle categorie e eventuali sottocategorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso. Nell’ambito del potere regolamentare possono essere individuate anche le fattispecie agevolative, con relative condizioni, modalità di richiesta e eventuali cause di decadenza. Le amministrazioni locali hanno la facoltà di deliberare le tariffe tenendo conto dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di rifiuti. Per esempio, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, con la sentenza 552/2004, ha ritenuto legittimo il regolamento comunale per l’applicazione della tassa con il quale il comune aveva suddiviso locali e aree in classi e categorie, inserendo in due categorie diverse alberghi e abitazioni. In caso di contestazioni del contribuente, il giudice può disapplicare le delibere comunali, relative a tariffe Tarsu solo per vizi di legittimità, vale a dire per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Non basta la contestazione della validità dei criteri seguiti nella delibera (Cassazione, sentenza 13848 del 2004).

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