Sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021: le cose da fare

di AMEDEO SCARSELLA

Il 16 novembre 2022 l’ARAN e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430mila dipendenti del Comparto delle Funzioni Locali.
In sede di prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 72, comma 12). Pertanto, entro il 30 novembre va pubblicato sul sito internet dell’Ente il nuovo codice disciplinare.

I primi adempimenti

Come scritto dall’ARAN nel proprio comunicato, “l’incremento retributivo medio del comparto è pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro/mese. Gli arretrati del contratto sono, in media, circa 1.700 euro (da un minimo di 1210 euro ad un massimo di 2.250 euro)”. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione (art. 2, comma 3). Da tale disposizione pare a chi scrive non corretto ritardare all’anno 2023 la corresponsione degli arretrati relativi all’annualità 2022 al fine di beneficiare del trattamento fiscale più favorevole (sul punto si rinvia alle indicazioni contenute nella risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 22/2022).

Sempre entro trenta giorni “L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto” (art. 8, comma 2). Significativa la disposizione in base alla quale “Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione” (art. 8, comma 4). Quindi, entro il 15 dicembre va costituita la delegazione trattante di parte pubblica.

L’organismo paritetico per l’innovazione previsto per gli enti, comprese le Unioni dei Comuni, con più di 70 dipendenti deve essere attivato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL (art. 6, comma 3).

Le novità per l’ordinamento professionale

Il CCNL si caratterizza  poi per le numerose e rilevanti innovazioni relative all’ordinamento professionale (in cui le Aree sostituiscono le categorie), alla progressione economica all’interno delle Aree ed infine alle progressioni tra Aree. Si rammenta che “1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL” (art. 13, CCNL del 16 novembre 2022). Gli Enti avranno tempo fino al 1° aprile 2023 per applicare le nuove regole relative all’ordinamento professionale.

In primo luogo, il CCNL opera una revisione del sistema di classificazione del personale articolandolo in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

  • Area degli Operatori;
  • Area degli Operatori esperti;
  • Area degli Istruttori;
  • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Il contratto delinea un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area.
Gli importi, distinti per ciascuna area, sono fissi e non progressivamente crescenti, prevedendosi nella Tabella A anche per ciascuna Area professionale il numero massimo di differenziali stipendiali percepibili (per approfondire il tema si veda l’articolo CCNL Funzioni Locali 2019-2021: il nuovo sistema per le progressioni economiche all’interno delle aree dei dipendenti degli Enti locali, dal quale è possibile ascoltare un podcast sul tema e consultare delle FAQ).

Le progressioni tra aree

Altra rilevante novità riguarda le cd. progressioni tra aree (ex progressioni verticali), ovverosia il passaggio da un’area professionale ad un’altra (anche sul tema in una precedente Newsletter d’Autore sono stati pubblicati un podcast e delle FAQ). In sede di stipula definitiva è stato chiarito che “Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art.107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”. Pertanto, le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria potranno essere finanziate sia con le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018) sia con le ordinarie facoltà assunzionali dell’Ente.

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