Servizi idrici in economia: documentazione all’Authority

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Nuovi adempimenti, in vista di revisioni tariffarie, sono previsti a carico dei gestori del servizio idrico integrato (Sii), compresi i Comuni. Ciò emerge dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 347/2012, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 agosto scorso. Entro il prossimo 15 ottobre, infatti, tutti i gestori del Sii, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia, devono trasmettere all’Autorità e all’ente d’ambito nel cui territorio viene fornito il servizio, i dati e la documentazione richiesti dalla delibera.
Per tener conto dell’esito del referendum, infatti, l’Autorità ritiene urgente definire un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta di dati.
Se il gestore non li fornisce, in tutto o in parte, l’Autorità individua procedure per la determinazione d’ufficio della tariffa in modo tale da disincentivare «comportamenti opportunistici» da parte dei gestori.
La trasmissione è effettuata in formato elettronico compilando i moduli pubblicati sul sito del l’Autorità. La documentazione va corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e di investimento ivi indicati. Nel caso degli enti locali queste fonti sono costituite dal rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, e le scritture inventariali; per tutte le altre tipologie di gestione esse sono rappresentate dal bilancio di esercizio, dal libro cespiti, dal libro giornale, dal libro degli inventari e da ogni altro documento contabile tenuto a sensi di legge.
I moduli devono essere corredati da una dichiarazione del legale rappresentante che attesta la veridicità dei dati trasmessi, la validità del titolo autorizzatorio alla gestione e dimostra il raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e quelli riportati nei moduli trasmessi. Va allegata una relazione che illustri i criteri di riconciliazione e le evidenze documentali sottostanti. Eventuali richieste di rettifica dei dati trasmessi, inoltrate oltre la scadenza, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico del gestore che richiede la verifica, il cui ammontare sarà successivamente determinato dall’Autorità.
La delibera 347 sospende la scadenza del 30 settembre di ogni anno, fissata, pur con diverse finalità, dalla delibera della Conviri n. 17/09.
Viene infine stabilito che i gestori del Sii devono accreditarsi all’anagrafe della nuova Autorità.
Va precisato che per gestore del servizio idrico integrato la delibera n. 347/12 intende il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del Sii in un determinato territorio, ivi compresi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all’ingrosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *