Sanzioni tributarie alleggerite

Fonte: Italia Oggi

Il cessionario o committente che omette di assolvere l’Iva nelle operazioni per le quali è debitore dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, sarà soggetto alla sanzione proporzionale solo per l’imposta che non avrebbe potuto detrarre; in assenza di imposta dovuta, invece, sarà punito con la sanzione fissa da 500 a 20 mila euro. Stop alla sanzione proporzionale, inoltre, quando l’Iva viene assolta dal soggetto sbagliato: in caso di erroneo addebito dell’imposta da parte del fornitore su operazioni sottoposte al meccanismo speciale dell’inversione contabile, come pure nel caso opposto di applicazione del meccanismo speciale in relazione ad operazioni sottoposte alla regola ordinaria, l’irregolarità, purché non finalizzata alla frode o all’evasione, sarà punita con la sanzione da 250 a 10 mila euro. L’imposta si considera comunque assolta e detraibile.

Sanzioni più lievi anche per le violazioni in materia di versamenti di tributi: in caso di adempimento con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione sarà del 15% dell’importo pagato tardivamente, mentre se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione sarà dell’1% per ogni giorno di ritardo, fatte salve le ulteriori riduzioni da ravvedimento operoso.

Sono solo alcune delle numerose novità contenute nel dlgs sulle sanzioni e sui reati tributari approvato ieri dal consiglio dei ministri in secondo esame preliminare (l’ok definitivo tra due settimane).

Per quanto riguarda il settore amministrativo, il provvedimento ridetermina in senso generalmente più tenue l’entità delle sanzioni pecuniarie, soprattutto quelle previste in materia di imposte dirette e di Iva dal dlgs n. 471/1997.

È da evidenziare che le nuove e più favorevoli disposizioni, sia in campo amministrativo che penale, hanno carattere permanente, per cui si applicheranno anche ai fatti pregressi in base al principio del favor rei, essendo stata rimossa la strana e problematica limitazione temporale al biennio 2016-2017 che figurava nella precedente versione. Ma vediamo le principali novità in arrivo.

Dichiarazioni omesse e dichiarazioni infedeli. Attraverso la modifica dei pertinenti articoli del dlgs n. 471/97, si dispone una graduazione delle sanzioni per l’omissione delle dichiarazioni tributarie. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine di presentazione di quella dell’anno successivo, purché prima dell’inizio di attività di accertamento, la sanzione sarà dimezzata (dal 60 al 120% dell’imposta). Inoltre, con un’integrazione all’art. 7 del dlgs n. 472/97 (norme generali sulle sanzioni tributarie), si stabilisce che, salvo diverse disposizioni nelle singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione (edittale) è ridotta della metà.

Nella stessa logica, la sanzione per infedele dichiarazione viene ridotta del 10% rispetto alla misura attuale, ma potrà essere aumentata della metà se la violazione è realizzata in modo fraudolento (es. utilizzo di false fatture, raggiri, condotte simulatorie). Al di fuori di quest’ultima ipotesi, la sanzione sarà ridotta di un terzo quando l’evasione è inferiore al 3% del dichiarato e comunque a 30 mila euro, oppure quando, nel comparto reddituale, l’infedeltà deriva da un errore nell’imputazione temporale degli elementi di reddito, purché il componente positivo, quando interviene l’accertamento, sia stato già dichiarato. In assenza di danno erariale, si applicherà la sanzione di 250 euro.

Mancato assolvimento dell’Iva. Il cessionario o committente che non assolve l’Iva nei casi in cui è egli stesso debitore del tributo (acquisti intracomunitari e, in genere, operazioni sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile), se dall’omissione non discende alcun debito perché l’imposta sarebbe stata detraibile, sarà soggetto alla sanzione fissa da 500 a 20 mila euro, ovviamente suscettibile di cumulo giuridico in caso di ripetute violazioni, e non più alla sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell’imposta; quest’ultima si applicherà solo in relazione all’eventuale imposta indetraibile. Se però l’operazione non risulta dalla contabilità di cui all’art. 13, dpr 600/73, si applicherà la sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, con il minimo di 1.000 euro.

Errore nell’assolvimento dell’imposta. Nel caso in cui, in relazione ad operazioni sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile, l’imposta sia stata erroneamente assolta dal fornitore, il cessionario non è tenuto ad assolvere il tributo e può detrarlo, ma è punito con la sanzione da 250 a 10 mila euro; il fornitore è obbligato in solido per il pagamento di tale sanzione. Una disciplina del tutto speculare è prevista per il caso opposto, ossia quando l’imposta è erroneamente assolta dal destinatario, mentre avrebbe dovuto essere addebitata dal fornitore: in tal caso, fermo il diritto di detrazione del destinatario, il fornitore non è tenuto ad assolvere l’imposta, ma è punito con la stessa sanzione di cui sopra, con obbligazione solidale del destinatario. Le suddette disposizioni non si applicano se la violazione è stata determinata da intento di evasione o di frode del quale la controparte era consapevole.

Indebita applicazione dell’Iva. Altra ipotesi che trova una specifica disciplina riguarda l’applicazione dell’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette (per esempio, errata applicazione dell’Iva su operazioni tassabili all’estero): in sede di accertamento, l’amministrazione dovrà eliminare sia il debito erroneamente computato che la detrazione, in modo da ripristinare la neutralità, senza applicazione di sanzioni. La disposizione si applica anche nel caso di operazioni inesistenti, ma in tal caso è prevista la sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, con il minimo di 1.000 euro. In relazione a questo caso, si deve anche segnalare la modifica dell’art. 21, comma 7, del dpr 633/72, diretta ad evitare il pagamento dell’Iva «auto-applicata» (anche se la riformulazione della disposizione, volta a circoscrivere in capo al «cedente o prestatore», e non più a «chiunque», l’obbligo d’imposta sulle fatture per operazioni inesistenti, potrebbe essere migliorata, sembrando una contraddizione in termini).

Violazioni sui versamenti. Novità di rilievo si rinvengono anche nella completa sostituzione dell’art. 13 del dlgs n. 471/97, riguardante le violazioni in materia di ritardati od omessi versamenti, nonché di compensazioni. Oltre alle riduzioni della sanzione in caso di ritardo non superiore a 15 ovvero a 90 giorni, delle quali si è detto in apertura, viene espressamente prevista la sanzione del 30% sull’ammontare delle eccedenze di credito compensate nell’ambito dell’Iva di gruppo, qualora la prescritta garanzia sia presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (entro tale termine si applicherà invece la sanzione da 1.000 a 4 mila euro).

 

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