Sì alle progressioni fuori dal «patto»

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le progressioni verticali non possono essere considerate assunzioni di personale e, di conseguenza, possono essere effettuate anche dai Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità. Questa l’inedita conclusione della sentenza 647/2011 del Tar Sicilia che sposa la tesi che le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro. I giudici chiariscono che non osta a questa conclusione il fatto che la giurisprudenza già dal 2003 considera le progressioni verticali come assunzioni ai fini del riparto della giurisdizione: i Tar possono occuparsi solo delle assunzioni e non delle modificazioni del rapporto di lavoro. Viene specificato che «una cosa è considerare le progressioni verticali o concorsi interni, equiparate ai concorsi pubblici (questi finalizzati a una nuova assunzione) ai fini del riparto di giurisdizione, altra cosa è la parificazione della progressione (che si genera nell’ambito di un rapporto già preesistente) a un nuovo reclutamento ai fini del rispetto delle norme finanziarie». La sentenza supera il parere 3556/2005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato, per le quali le progressioni verticali sono nuove assunzioni. Viene poi evidenziato che le progressioni economiche possono non determinare oneri aggiuntivi e che le leggi finanziarie sono “inidonee” a incidere sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro. Infine la sentenza non considera che per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità matura il divieto di effettuare nuove assunzioni «a qualsiasi titolo», quindi con una estensione assai ampia e che ha una natura sostanziale.

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