Riutilizzo condizionato per le terre da scavo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Un importante aspetto da considerare, quando si programma un intervento di riqualificazione di un’area dismessa, è il coordinamento tra gli eventuali scavi di bonifica e i successivi scavi edilizi. Mentre i primi rappresentano un intervento di ripristino ambientale disciplinato dal Dlgs 152/2006, i secondi costituiscono un intervento edilizio vero e proprio soggetto a specifico titolo edilizio. Tuttavia, anche gli scavi edilizi sono idonei a impattare sull’ambiente, dato che producono le cosiddette terre e rocce da scavo che possono rappresentare rifiuti o materiale riutilizzabile. La gestione delle terre e rocce da scavo è regolata dall’articolo 186 del Dlgs 152/2006, che prescrive diverse condizioni per il reimpiego di tali materiali, tra cui, in particolare, che le stesse non provengano da siti contaminati o sottoposti a procedura di bonifica. Si pone, dunque, il problema di comprendere se non possano essere reimpiegate le terre che provengano da siti rispetto ai quali la bonifica si è positivamente conclusa. Molte amministrazioni si sono orientate nel senso di ritenere che la conclusione della bonifica e il rilascio della relativa certificazione siano idonei a equiparare l’area bonificata a un sito non contaminato e, quindi, a permettere il riutilizzo delle terre escavate, salvo il caso in cui sia proprio il certificato di avvenuta bonifica a stabilire specifiche limitazioni. L’articolo 186 del Dlgs 152/2006 prevede che, «ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 (ossia quelle soggette a Via) e soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia)». Per prassi, le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e la sussistenza delle condizioni per il riutilizzo (tra cui anche la verifica che le stesse non provengano da un sito contaminato) sono affidate ad un cosiddetto “piano scavi” che ? in base a quanto disposto dall’articolo 86 ? deve essere valutato nell’ambito del procedimento volto al rilascio del titolo edilizio e, quindi, dovrà costituire una parte integrante del progetto stesso. A differenza del passato, quando il piano scavi doveva essere presentato e valutato prima dei lavori di escavazione, ma anche successivamente all’ottenimento del titolo edilizio, oggi la valutazione dello stesso deve avvenire contestualmente al titolo edilizio. Peraltro, la valutazione di un documento di contenuti spesso di natura ambientale ha creato non pochi problemi ai comuni (competenti a valutare gli aspetti edilizi del progetto) che non hanno al loro interno uffici tecnici competenti a compiere le opportune verifiche ambientali. In alcuni casi, quindi, sono stati stipulati appositi accordi o convenzioni con le Arpa al fine di garantire una valutazione tecnica preventiva che, unitamente al piano scavi, doveva essere allegata al progetto edilizio. Questi accordi o convenzioni hanno rappresentato un utile strumento anche per gli operatori privati nella predisposizione del piano scavi e nell’impostazione della procedura da seguire per la sua valutazione.

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