Rifiuti, salvi i professionisti

Stop al Comune che tartassa senza spiegare

Italia Oggi
10 Febbraio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
I presidenti dei vari ordini, dagli avvocati agli ingegneri, fanno annullare la delibera che fissa ai livelli massimi la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani relativi a utenze non domestiche come gli studi professionali, ma anche uffici e agenzie. Accade a Prato, ma interessa sicuramente altre città. È quanto emerge dalla sentenza 539/12, pubblicata dalla quinta sezione del Consiglio di stato.
C’è il presidente locale del Cup, il Comitato unitario dei professionisti, a guidare il ricorso oggi vittorioso degli ordini contro l’amministrazione locale, salvata in primo grado dal Tar. È indiscutibile che la tariffa per la raccolta dei rifiuti deve essere differenziata per zone, con riferimento alla destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire. E oggi Palazzo Spada annulla il provvedimento dell’ente che fissa ai parametri massimi la tariffa per gli studi professionali senza però spiegare in alcun modo perché. La tariffa, riferiscono i giudici, è composta da una parte fissa e da una parte variabile: la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; la seconda è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. È vero, il comune ha ampia discrezionalità su attività tipiche come l’individuazione dei costi da coprire, la ripartizione tra le categoria di utenza domestica e non domestica, e l’articolazione della tariffa rispetto alle caratteristiche delle diverse zone del territorio amministrato, secondo la loro destinazione urbanistica. Ma non si può certo pretendere che le scelte dell’ente siano sottratte a ogni forma di controllo: significherebbe rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che devono caratterizzare l’azione amministrativa in base all’articolo 97 della Costituzione. Insomma, ecco perché il comune avrebbe dovuto illustrare l’iter logico che ha condotto alla scelta per i parametri massimi della tariffa. Sbagliano qualcosa anche i professionisti: è da escludersi che il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti spettasse all’autorità di ambito territoriale ottimale, il locale consorzio Ato.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento