Ridisegnata l’agenda di obblighi e scadenze

Fonte: Il Sole 24 Ore

Non è stata proprio una rivoluzione ma le modifiche, concordate e controllate dalla mano d’acciaio dell’Economia, sono comunque incisive. In parecchi casi non si cambiano immediatamente le carte in tavola, perché si tratta di provvedimenti che comunque entrano in vigore nel 2012 o anche oltre. Ma in una serie di situazioni la data di entrata in vigore della legge di conversione ha la sua importanza. Per le finestre di uscita dei lavoratori che vanno in pensione la morsa si è stretta ancor di più: il meccanismo che rende più difficile il percorso dell’anzianità fa scattare un mese in più già dal 2012, due nel 2013 e tre dal 2014. Mentre l’introduzione del contributo di solidarietà per i pensionati più ricchi, dai 90mila euro lordi in su, partirà subito dal 1° agosto 2011. Più complessa sarà l’entrata in vigore del taglio alle agevolazioni, dato che molte dovranno essere ridotte già dal 2013 ma di fatto vengono fruite in automatico, senza preventiva autorizzazione ministeriale. Quindi il contribuente dovrà orientarsi in una probabile babele di decreti ministeriali che dovranno trovare un freno generalizzato agli automatismi già in essere. Sinora, infatti, il tetto, per esempio alla fruizione della detrazione del 36% delle spese di recupero edilizio, esisteva ma nessuno si è mai posto il problema del suo superamento. Ora, invece, con la prospettiva di avere quasi 2 miliardi in meno, è possibile che la detrazione si trasformi in credito d’imposta da chiedere e ottenere. Le modifiche alle parti della manovra dedicate alla giustizia entrano in vigore con la legge di conversione (probabilmente tra sabato e lunedì), ma di fatto dispiegheranno i loro effetti come già previsto nella versione originaria della manovra. La legge di conversione ha invece conseguenze immediate per i concessionari autostradali, che si liberano dello spauracchio degli ammortamenti cinquantennali, scomparsi dal testo approvato in Senato, ma dovranno subire l’aumento dell’Irap e l’abbassamento della deducibilità del “fondo di ripristino”. Così come un effetto immediato rilevante verrà prodotto dalla modifica introdotta all’ex regime dei minimi, che ora riguarda solo le imprese create da giovani e da disoccupati. Mentre, in base alla versione originaria del Dl, l’agevolazione sarebbe spettata per quattro anni a partire dalla costituzione dell’impresa effettuata dopo il 31 dicembre 2007, dall’entrata in vigore della legge di conversione c’è un nuovo limite che avvantaggia i più giovani: la mini tassazione sarà applicabili sino al compimento del 35° anno, anche se questo arriva dopo i quattro anni dalla nascita dell’impresa. Quindi, già da subito, chi ha, per esempio, 25 anni e sta pensando alla nascita di una nuova impresa, sa già che potrà beneficiare dell’agevolazione sino al 2021 e non sino al 2015. Un (mezzo) sospiro di sollievo, infine, lo tirano i milioni di piccoli risparmiatori titolari di depositi titoli dove hanno sapientemente accumulato un gruzzolo inferiore a 50mila euro: prima ancora che le banche abbiano cominciato ad applicare la nuova imposta, con l’entrata in vigore della legge di conversione viene da subito fermata. Una novità dell’ultimissima ora riguarda poi i giudici tributari, nei cui ranghi gli avvocati dello Stato potranno entrare solo se già a riposo.

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