Responsabilità amministrativa: la riduzione dell’addebito non è automatica

Focus sulla sentenza della Corte dei conti (Sez. Giurisd. Lazio) n. 82/2026

7 Aprile 2026
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La Corte dei conti (Sez.  Giurisd. Lazio), con la sentenza n. 82/2026, chiarisce che il potere riduttivo introdotto dalla l. n. 1/2026 resta affidato alla valutazione discrezionale del giudice contabile. Il nuovo limite del 30% del danno accertato non si applica in modo generalizzato, ma va calibrato sulle specificità del caso concreto. La pronuncia esclude la colpa grave di un funzionario comunale coinvolto in una controversia sulla cessione di crediti.

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Il caso: cessione di crediti e ritardi nei pagamenti

La vicenda riguarda un piccolo Comune che aveva disconosciuto la validità di alcune cessioni di credito effettuate da società appaltatrici in favore di una banca. L’Ente contestava il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa originaria. Dopo che il Tribunale civile di Cassino aveva confermato la legittimità delle cessioni, il Comune ha comunque proseguito la linea difensiva su indicazione degli organi politici e del legale incaricato. Il ritardo nei pagamenti ha generato interessi e rivalutazione monetaria, con un danno erariale quantificato in oltre 31mila euro. La Procura contabile ha imputato al funzionario tecnico il 40% del pregiudizio complessivo.

Il potere riduttivo nella Riforma: limiti e interpretazione

La Corte ha affrontato il nodo interpretativo dell’art. 1, comma 1-octies, della L. n. 20/1994, come modificato dalla L. n. 1/2026. La norma prevede che, fuori dai casi di dolo o illecito arricchimento, il giudice possa limitare l’addebito al 30% del danno accertato, entro un tetto legato alla retribuzione del funzionario. Tuttavia, il Collegio ha escluso che si tratti di una riduzione obbligatoria: un’applicazione automatica trasferirebbe una quota significativa del danno sulla collettività, in potenziale contrasto con i principi costituzionali di equilibrio di bilancio e con gli obblighi europei di tutela delle finanze pubbliche.

Esclusa la colpa grave: contesto incerto e decisioni collegiali

Nel merito, la Corte ha escluso la colpa grave del funzionario. Il contesto normativo sulla cessione dei crediti alla PA presentava un contrasto tra discipline diverse, e le decisioni erano maturate all’interno di un processo che coinvolgeva organi politici, revisori e consulenti legali. Circostanze che escludono un errore inescusabile, configurando al più una colpa lieve, insufficiente per la responsabilità amministrativa.

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