Qualificazione, ecco come cambia

Fonte: Italia Oggi

Il presidente della repubblica ha firmato il decreto recante le norme di attuazione al D. Lgs. 163/06, e previsto dall’art. 5 del Codice medesimo. La notizia, diffusa nei giorni scorsi, sembra porre finalmente fine ad un lungo periodo di incertezze ed al susseguirsi di progetti legislativi invariabilmente naufragati nel corso degli anni. La nuova disciplina, ora all’esame della Corte dei conti, abrogando diverse disposizioni (tra tutte, il Dpr. 554/1999 ed il Dpr 34/2000) nate in vigenza della L. 109/94, dovrebbe altresì meglio coordinarsi con il testo normativo vigente, rispondendo alle esigenze più attuali. Le disposizioni in materia di qualificazione Il testo regolamentare in attesa di promulgazione riscriverà integralmente il sistema di qualificazione già disciplinato dal DPR 25 gennaio 2000 n. 34. Se da un lato, diverse disposizioni sono mutuate integralmente dal vecchio testo, alcune norme appaiono di integrale nuova formulazione. Su queste stesse pagine, in diverse occasioni si erano esaminate le principali novità in tema di qualificazione di più immediata evidenza, con particolare riguardo alle modifiche introdotte a classifiche e categorie oggi esistenti. Per completezza, in questa sede è sufficiente ricordare come l’art. 61, comma 4 introduca, accanto alle originarie otto classifiche, due nuove classifiche «intermedie» (la III-bis, per lavori sino ad 1.500.000,00 euro, e la IV-bis per lavori sino ad 3.500.000 euro), al fine di consentire, riducendo i «salti» più rilevanti, l’accesso a livelli più alti di qualificazione anche alle imprese di minori dimensioni. Il favor partecipationis della nuopva disciplina sembra doversi leggere anche nell’artt. 61 comma 6, laddove si stabilisce che «per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.000,00 euro l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara [_]», riducendo così l’attuale requisito fissato a tre volte l’importo a base di gara. Quanto alle categorie lavori, si ricorda solamente come il nuovo regolamento introdurrà una nuova categoria Os35, rubricata «Interventi a basso impatto ambientale», e relativa alla costruzione e manutenzione di «qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni di tipo orizzontale guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti». Inoltre, come si è avuto modo di rilevare in passate occasioni, con il nuovo regolamento si assisterà alla bipartizione di alcune categorie specialistiche. In particolare, la categoria Os2 sarà sostituita dalle categorie Os2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale) ed OS2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario. Analogamente, le categorie Os12, Os18 ed Os20 verranno rispettivamente scisse nelle categorie OS12-A (barriere stradali di sicurezza) ed Os12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili), Os18-A (componenti strutturali in acciaio) ed Os18-B (componenti per facciate continue), nonché Os20-A (rilevamenti topografici) ed Os20-B (indagini geognostiche). Quanto alle categorie generali, nella categoria Og10 vengono ricondotti gli interventi di costruzione, di manutenzione e di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione da realizzare all’esterno degli edifici; saranno poi integralmente riscritti i requisiti di qualificazione per la categoria Og11. In particolare: il sistema sanzionatorio. Fatta questa breve premessa, in questa sede l’attenzione sarà concentrata sulle disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del Regolamento, recanti il sistema sanzionatorio in caso di mancato ottemperamento agli obblighi di comunicazione e/o informazione. Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato (Adunanza del 24.02.2010), chiamata ad esprimersi sullo schema originario, nel testo «trovano attuazione le nuove previsioni volte a perfezionare e rendere maggiormente efficace il sistema della qualificazione anche mediante l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di accertate irregolarità o illegittimità delle autorizzazioni commesse dalle Soa, e che possono giungere alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione [?]». In tal senso, l’art. 73, in particolare, nel sancire le sanzioni a carico delle Soa, prevede, al comma 1, una sanzione «ridotta» di 25.822 euro in caso di mancata risposta a richieste dell’Autorità ovvero di violazione dell’obbligo di comunicazione o conservazione dei documenti. Il comma 2 invece introduce la più pesante sanzione di 51.545 euro nelle seguenti ipotesi: trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione; in caso di svolgimento non conforme alle disposizioni previste dall’art. 70 commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all’art. 68, comma 2 lettera f); mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 71, comma 1; invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8; inadempimento per quanto previsto alla’art. 77, comma 3; inadempimento a quanto previsto all’art. 83, comma 7; inadempimento per quanto previsto dall’art. 8, comma 7, lettere d), g) e h). Quanto alle fattispecie sub b) ? g), si tratta di violazioni al dovere di comunicazione, informazione e trasmissione dati intimamente connesse allo svolgimento dell’attività di attestazione, e come tali appaiono condivisibilmente volte a sanzionare condotte contrarie alla corretta pratica del settore. Non convince invece la previsione di cui alla lettera a), sulla quale in passato si erano già espressi dubbi. Con tale disposizione, infatti, si colpisce la trasmissione di documenti e atti non veritieri, anche prodotti da terzi ed acquisiti dalla Soa nel corso del procedimento di attestazione, finendo così per imporre in capo agli organismi di attestazione, contro ogni principio logico e giuridico, una vera e propria ipotesi di responsabilità (peraltro oggettiva) per fatto altrui. L’applicazione concreta della norma dovrebbe, quantomeno, distinguere tra situazioni colpose, o, ancor peggio, dolose, e circostanze, invece, in cui nessuna censura può essere mossa all’organismo di attestazione. In particolare, laddove l’atto, ovvero il documento o l’informazione falsa trasmessa all’Avcp, e proveniente da soggetti esterni (imprese), sia stata acquisita nel corso del procedimento di attestazione, la responsabilità della Soa dovrà riconoscersi solo laddove il documento, l’atto e l’informazione medesima avrebbero dovuto costituire oggetto di controllo e verifica da parte della Soa medesima. In tal caso, infatti, la trasmissione del falso conseguirebbe ad un mancato ottemperamento alle obbligatorie procedure ispettivi, e come tale sarebbe correttamente sanzionato; ciò, beninteso, a meno che la Soa non dimostri di aver adempiuto ai propri doveri, ponendo in essere tutte le procedure atte ad espletare la verifica richiesta, ma la stessa sia risultata impossibile a seguito di mancato (o falso) riscontro da parte dei soggetti chiamati a comprovare la veridicità dell’atto, del documento o dell’informazione oggetto del controllo (si pensi, ad esempio, alla verifica di veridicità di un certificato lavori, che deve trovare conferma dalla stazione appaltante emittente). Diversa ipotesi invece si avrebbe laddove si considerino ipotesi di trasmissione di informazioni, atti e documenti falsi in relazione ai quali la Soa non sia chiamata ad esercitare un sindacato di merito, ovvero non sia investita di poteri di verifica adeguati (si pensi, ad esempio, al sindacato su un contratto di cessione d’azienda, o ancora alle certificazioni lavori privati ed alla connessa fatturazione, sulla quale l’organismo di attestazione non ha alcun potere di accertamento). In tali casi, l’eventuale falsità delle informazioni trasmesse non dovrebbe essere imputabile alla Soa, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 73 comma 2 lett.a) citato. Quanto alle disposizioni di cui all’art. 74, rubricato «Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione», la norma stabilisce che la mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di Euro 25.822,00 (comma 1). Laddove l’inadempimento perduri per ulteriori sessanta giorni dalla scadenza, l’Autorità «provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno», decorso il quale, in caso di persistente inottemperanza dell’impresa, l’attestato è dichiarato definitivamente decaduto (comma 2). È appena il caso di evidenziare come le medesime sanzioni si applicano anche in caso l’impresa no provveda a fornire alla Soa, per le finalità di cui all’art. 70, comma 1, lettera f), le informazioni dalla stessa richieste nel termine concesso «e comunque non superiore a trenta giorni». In tal caso, infatti, la Soa è chiamata ad informare tempestivamente l’Autorità dell’inadempimento del cliente, la quale provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio secondo le previsioni dei commi 1 e 2 richiamati. Si rileva, peraltro, come la sanzione pecuniaria fino ad 28.822,00 trovi applicazione anche in caso di mancata comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’art. 78 del Regolamento (e coincidenti con quelli prescritti agli artt. 38 comma 1 e 39, commi 1 e 2 del Codice), nonché delle variazioni soggettive relative al direttore tecnico di cui all’art. 87, comma 6. Alla luce di tali disposizioni, dunque, in vigenza del nuovo regolamento le imprese attestate dovranno prestare maggiore cura ed attenzione agli obblighi di comunicazione imposti alle stesse, specialmente con riguardo a quelle informazioni che, sino ad oggi, sembrano invece essere state considerate di poco rilievo (come appunto, la sostituzione del direttore tecnico, che spesso viene comunicata alla Soa solo in sede di rinnovo).

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