Project financing più forte nelle opere fuori-piano

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Dl sviluppo mette mano al project financing, il meccanismo di finanziamento privato delle opere pubbliche, con due interventi. A distanza di due anni e mezzo dall’ultima modifica, il project di terza generazione punta a rafforzare il coinvolgimento dei privati nelle opere fuori programmazione, permettendo anche l’utilizzo del leasing immobiliare in costruendo. Per capire la novità bisogna richiamare i diversi percorsi oggi possibili per il coinvolgimento dei privati: gara in un’unica fase per selezionare direttamente il concessionario; doppia gara con selezione della proposta e ulteriore selezione del concessionario; valutazione delle proposte presentate spontaneamente dai privati se la Pa, dopo aver approvato l’elenco annuale, non pubblica il bando entro i sei mesi successivi e, infine, opere pubbliche fuori dalla programmazione dell’ente. Il decreto riscrive quest’ultima via, con cui gli operatori economici presentano proposte per risvegliare l’interesse delle amministrazioni su opere non presenti nella programmazione triennale. La proposta dei privati in possesso dei requisiti deve contenere un progetto preliminare (prima era previsto lo studio di fattibilità), una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario (comprensivo delle spese sostenute per la proposta) asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il termine per valutare il pubblico interesse si dimezza a tre mesi. L’ente può chiedere al proponente di effettuare le modifiche necessarie per l’approvazione, senza le quali la proposta non può superare l’esame di pubblico interesse. Dopo di che, gli enti inseriscono il progetto preliminare nella programmazione triennale e lo approvano; anche in questo stadio il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche necessarie per l’approvazione del progetto. Nella fase successiva di gara, a cui è invitato il proponente (promotore), la Pa specifica nel bando il diritto di prelazione riconosciuto al promotore; inoltre l’amministrazione può chiedere la presentazione di varianti di progetto. I concorrenti in possesso dei requisiti devono presentare un’offerta con una bozza di convenzione, il piano economico – finanziario asseverato da una banca, le caratteristiche del servizio e della gestione, e le eventuali varianti. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni, il diritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dal vincitore della gara, al quale è riconosciuto il rimborso delle spese di predisposizione dell’offerta. Se il promotore non aggiudicatario non esercita la prelazione, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la predizione della proposta, nei limiti del 2,5% dell’importo dell’opera. La proposta dei privati può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria o leasing in costruendo. L’asseverazione del piano economico – finanziario potrà essere effettuata anche dalle società di servizi costituite dalle banche in possesso dei requisiti e dalle società di revisione. Il ripristino della prelazione (estesa al leasing) rappresenta però un passo indietro, visto che il terzo decreto correttivo, in risposta alle contestazioni Ue, era già dovuto intervenire a cancellarla.

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