Procedimento sanzionatorio per la sospensione della qualificazione ottenuta e cancellazione dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate

30 Aprile 2024
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Segnaliamo la recente delibera ANAC del 23 aprile 2024, n. 195, inerente un procedimento sanzionatorio per la sospensione della qualificazione ottenuta e successiva cancellazione dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e per l’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023, e dell’art. 12 dell’All. II.4 al codice.

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La vicenda

Nel caso di specie, con domanda presentata in data 29 giugno 2023, la Asmel Società Consortile a responsabilità limitata ha effettuato accesso ai sistemi dell’Autorità e ha ottenuto sulla base dei dati dichiarati e di quelli presenti nei sistemi gestiti dall’Autorità (anch’essi, si ribadisce, frutto di autodichiarazione dei richiedenti), la qualificazione in veste di centrale di committenza nel livello massimo in entrambi i settori (Lavori- Servizi e Forniture).
Anche alla luce della precedente attività svolta dall’Autorità nei confronti della società, l’ANAC ha trasmesso alla Asmel scarl una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, in relazione alle criticità riscontrate nell’esame preliminare della domanda di qualificazione presentata dalla società Asmel scarl e finalizzata all’iscrizione all’elenco delle centrali di committenza qualificate.

La difesa della società e le osservazioni dell’ANAC

In via preliminare, la società, nelle proprie difese, ha evidenziato una possibile contraddizione nel procedimento sanzionatorio avviato dell’Autorità, contestando come lo stesso possa essere avviato esclusivamente, secondo la normativa primaria di riferimento, nei soli confronti dei soggetti interessati, ossia le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualifica questa che ANAC ha specificatamente contestato ad Asmel.
Secondo l’ANAC, tale assunto risulta completamente errato sia sul piano giuridico che su quello logico. In particolare, risulterebbe paradossale ritenere che il procedimento sanzionatorio possa essere attivato soltanto nei confronti dei soggetti qualificabili come centrali di committenza che, in quanto legittimati all’iscrizione nell’elenco detenuto dall’Autorità ai fini della qualificazione, potrebbero essere sanzionati a seguito della rilevata carenza di alcuni requisiti necessari per la qualificazione, mentre tutti quei soggetti che sarebbero in radice privi dei presupposti per l’iscrizione come centrale di committenza, come la società destinataria del presente provvedimento, nonostante abbiano effettuato l’accesso ai sistemi dell’Autorità ed abbiano raggiunto in modo illegittimo la qualificazione in veste di centrale di committenza, non sarebbero tout court passibili di alcun provvedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità.

Redazione