Partecipazioni societarie degli Enti pubblici

L’art. 3, comma 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244 impedisce che un Ente pubblico, anche se a finalità generale come è la Regione, possa decidere di aumentare la propria partecipazione ad una società che possiede uno Zuccherificio, non essendo sufficiente a tal fine la finalità di conservare sia il livello occupazionale sia una importante risorsa produttiva. Questo in sintesi ciò che affiora dalla sentenza del TAR Molise 3 ottobre 2017, n. 331.
I giudici del Tribunale amministrativo molisano hanno affermato la propria giurisdizione, avendo la controversia ad oggetto la delibera con cui un Ente pubblico stabilisce di deliberare un aumento di capitale e di sottoscriverlo, nell’esercizio della sua capacità di diritto privato.
Il TAR ha chiarito che riconoscere la coincidenza tra siffatti obiettivi e le finalità istituzionali significherebbe abilitare gli Enti territoriali a finalità generali, come le Regioni, a porre in essere tutti i possibili interventi pubblici di salvataggio di realtà produttive locali, determinando nella sostanza, al netto della disciplina sugli aiuti di Stato, un impegno per la finanza pubblica difficilmente sostenibile e certamente contrario alla ratio sottesa all’art. 3, comma 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e alla puntuale direzione di rigore finanziario riflessa anche nel nuovo art. 81 della Costituzione.
È altresì evidente che obiettivo della disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 sarebbe anche quello di eliminare l’esposizione degli Enti locali al rischio imprenditoriale, limitandone l’attività all’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva. In conclusione, il collegamento fra l’attività di una partecipata e le “funzioni istituzionali” dell’Ente pubblico proprietario va verificato in concreto, e non può tradursi in modo generico nel ruolo che Regioni e Comuni devono giocare per lo sviluppo sul territorio.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR MOLISE 3 OTTOBRE 2017, n. 331.

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