Pagamenti p.a., tra le coperture l’’accisa sulla sigaretta elettronica

È partito il conto alla rovescia per l’arrivo in Aula del decreto debiti della pubblica amministrazione. La data fissata in agenda da ormai diverse settimane è quella di domani, per un provvedimento che, si ricorderà, è stato varato in fretta e furia da un governo Monti ormai semi inoperoso, prima di passare il testimone all’esecutivo Letta che ne ha ereditato l’iter di approvazione. Non mancano le sorprese: la prima è quella del sì all’emendamento per introdurre la tassa sulle sigarette elettroniche, che appare ormai appare una sicurezza nel provvedimento salva debiti.
In realtà, dopo la presentazione dell’emendamento firmato da Alberto Giorgetti (Pdl) e Ugo Sposetti (Pd), la modifica al decreto era stata, in un primo momento, dichiarata inammissibile. Ma le limature degli ultimi giorni devono averlo reso passibile di accoglimento se è vero che il testo in presentazione del decreto, domani, conterrà anche questa novità.
Davvero l’accisa sulla sigaretta elettronica servirà per coprire i 40 miliardi di debiti che lo Stato deve consentire alle pubbliche amministrazioni di pagare in tempi rapidi? Niente di tutto ciò. Secondo le prime stime, infatti, la tassa che dovrebbe pendere sulla e-cig finirebbe per portare in dote all’erario poco più di qualche milione di euro, briciole rispetto ai 40 miliardi promessi alle p.a.
Va notato, infatti, che attualmente sulla commercializzazione delle sigarette elettroniche viene pagata la comune Iva, mentre non è prevista l’accisa invece applicata alla vendita dei tabacchi usuali. Ora, con l’emendamento al decreto sui debiti della Pa, viene allargato lo spazio di manovra che gli enti locali hanno tra i vari livelli di governo per coprire eventuali investimenti effettuati, cosicché possa venire introdotto anche questo balzello. Insomma, una sussidiarietà di bilancio tra Regioni, Province e Comuni che introdurrebbe, tra i suoi nuovi caratteri, anche quello dell’imposta sulla vendita della sigaretta elettronica.
In sostanza, verrà applicata l’accisa come per i prodotti contenenti nicotina o surrogati del tabacco, in modo da non sfavorire troppo la presenza sul mercato delle classiche bionde, che, come certifica la protesta dei tabaccai di questi giorni, con tanto di esposto al TAR per bloccare la libera vendita delle elettroniche, stanno risentendo sensibilmente del boom della e-cig. Ma lo Stato dimostra di sapere badare a se stesso quando vede una voce di entrate colare a picco, anche se questo potrebbe favorire la salute dei cittadini.

Il testo integrale dell’emendamento sulla tassa alla sigaretta elettronica, accisa che viene inserita nel decreto che sblocca il pagamento dei debiti PA

 
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/04/2013
9.6
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Alla contabilità speciale di cui al comma 2, affluiscono, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui ai commi dal 2-ter al 2-quater. Le medesime risorse, a decorrere dall’anno 2017, sono acquisite al bilancio dello Stato.
2-ter. All’articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».
2-quater. Le modalità attuative del comma 2-ter del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 2-bis, sono adottate con decreto del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia 21 febbraio 2013, n. 38 quanto alla disciplina delle modalità di distribuzione e vendita dei prodotti assoggettati a monopolio di Stato.
2-quinquies. Al comma 1, dell’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 2, 4 e 4-bis».

Raggiunto Accordo in Conferenza Stato-città sulle modalità di riparto degli spazi finanziari

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, inerente le modalità di riparto degli spazi finanziari per i pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge citato, è stato raggiunto il 9 maggio scorso, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un effettivo accordo. L’intesa convalidata tra il Governo, le Province ed i Comuni sancisce che la distribuzione tra i singoli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dai vincoli del Patto di stabilità interno 2013 debba avvenire, con precedenza, con riguardo a:

  • debiti per appalti di lavori pubblici, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
  • debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o domanda equipollente di pagamento o viceversa sia stato comunicato lo stato di avanzamento dei lavori entro il sovra citato termine, non estinti alla data dell’8 aprile 2013;
  • i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 diversi da quelli per appalti di lavori pubblici;
  • i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura  o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell’8 aprile 2013, anch’essi diversi da quelli per appalti di lavori pubblici.

L’accordo specifica ulteriormente che nel caso in cui avanzassero spazi finanziari, di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, non ripartiti per  gli obiettivi di cui al periodo antecedente, quest’ultimi possono legittimamente venire assegnati agli enti locali, al fine di scartare dal patto di stabilità interno i pagamenti realizzatiprecedentemente al 9 aprile 2013 per i debiti di cui al periodo antecedente, in misura proporzionale alle richieste ultimate valenti sui pagamenti medesimi. 
“Gli spazi finanziari che si liberano – si legge nel testo dell’accordo – a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale”. Il documento che sigla l’intesa accorda agli enti locali la possibilità di attuare, in sede di riparto del residuale 10%, “riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile”.
Gli spazi che eventualmente dovessero liberarsi a fronte delle diminuzioni delle domande, prosegue il provvedimento, “sono aggiunti al predetto 10% e ripartiti con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 luglio”. Nei confronti degli enti locali che non hanno effettuato le richieste entro la data del 30 aprile, l’accordo prevede che venga attribuito ove possibile con priorità, sempre garantendo il rispetto delle menzionate modalità distributive, “l’intero ammontare della richiesta relativa ai debiti non estinti alla data dell’8 aprile”.

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