PA: terza ondata di stabilizzazioni in 10 anni e trionfo della soft law

di LUIGI OLIVERI

Con la circolare della Funzione Pubblica 3/2017 può partire la terza grande ondata di stabilizzazioni di lavoratori “precari” pubblici, dopo quelle del 2007 e 2008.
Dieci anni non sono bastati ad assorbire il precariato. Ma nemmeno la nuova ondata prevista dal d.lgs. 75/2017 sarà sufficiente. La stima ottimistica è l’assunzione a tempo indeterminato di 50mila lavoratori flessibili, ma il “bacino d’utenza” è molto più ampio, di 3-4 volte. Considerando i requisiti soggettivi molto ristretti, non sarà nemmeno facile stabilizzare i 50.000 previsti.
Stremo a vedere. Certo è che col 2018 prende il via un altro processo di sostanziale sanatoria di assunzioni non del tutto rispettose dei vincoli e limiti per reclutare personale flessibile, che approfondisce sempre più il divario tra lavoro pubblico e privato.
Si è assistito, proprio negli ultimi giorni, al dato ormai acquisito secondo il quale nel sistema privato oltre il 90% delle assunzioni sono flessibili, senza che esista alcuno strumento di “stabilizzazione” se non volto a sanzionare l’illecita apposizione del termine o sequenza di contratti a termine.
Nel pubblico, invece, oltre ad essere stato ripristinato il sistema della reintegra, con la riforma dell’articolo 63, comma 2, del d.lgs. 267/2000, invece di configurare la stabilizzazione come una conseguenza di illegittime modalità di reclutamento a termine, essa viene di fatto appunto a sanare comportamenti operativi non del tutto commendevoli, con strumenti anche discutibili. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità prevista dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 mirato a consentire (come del resto le precedenti ondate di stabilizzazioni) l’assunzione in ruolo di personale precario assunto senza preventive selezioni pubbliche, in base ad un “concorsino” riservato, che salva la faccia dell’articolo 97 della Costituzione, vulnerandone contemporaneamente la sostanza.
Contestualmente, il legislatore non è riuscito a porre rimedio alla situazione paradossale, secondo la quale i giudici del lavoro considerano illecito inanellamento di rapporti a termine la circostanza che alcuni lavoratori superino i 36 mesi di lavoro con una PA, essendo però stati reclutati non mediante rinnovi, bensì in conseguenza di procedure concorsuali che, per quanto periodiche, certamente evidenziano l’assenza di qualsiasi abuso del datore pubblico nell’assumere a tempo determinato. Tant’è…

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