Il decreto delega alle regioni il compito di elencare le aree e i siti in cui non si potranno installare gli impianti, che andranno scelti soprattutto tra: a) le aree comunque tutelate dall’articolo 142 del Dlgs 42/2004 (fino a 300 metri dalla costa marina o dai laghi, fino a 150 metri dai corsi d’acqua, montagne oltre i 1.600 metri, vulcani, zone ad usi civici, foreste e boschi, zone umide protette, circhi glaciali, , valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti; b) siti patrimonio mondiale dell’Unesco, Rete Natura 2000, Important Bird Areas, Convenzione di Ramsar, Zone di protezione speciale; c) i parchi naturali nazionali, regionali e locali, comprese le zone contigue di rispetto e i parchi in via di istituzione, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata; d) le aree agricole con produzioni alimentari di alta qualità (per esempio Dop, Doc, Docg, Igp, Stg); e) le zone a rischio di dissesto idrogeologico; f) le aree con panorami di particolare notorietà e attrattività turistica. Per il resto, l’individuazione dei siti non idonei dovrà essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale e comunque differenziata riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto; le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei. L’esclusione avviene con un’istruttoria contenuta nell’atto di programmazione con cui si definiscono le misure e gli interventi necessari al raggiungimento delle quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnate a ogni regione. Tale atto di programmazione diverrà però obbligatorio solo entro il termine di 180 giorni dall’emanazione del nuovo decreto che fissa la ripartizione tra gli enti territoriali delle quote verdi per raggiungere l’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 (previsto dall’articolo 8 bis della legge 13/2009). L’allegato 4 al decreto si occupa poi, più in particolare, del corretto inserimento degli impianti eolici che, come è riconosciuto, restano «visibili in qualsiasi contesto territoriale» e con misure di mascheramento raramente efficaci. A parte consigli abbastanza scontati (se possibile, per i parchi eolici preferire le aree degradate) lo sforzo è quello di mitigare il loro impatto e, ove possibile, trasformarli in una parte di un nuovo contesto visivo. Tra le misure di mitigazione, il fatto di assecondare le geometrie consuete del territorio quali, ad esempio, una linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano disegni territoriali consolidati. Poi viabilità di servizio lastricata con pietre o a ghiaia, interramento dei cavidotti, soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate, rilievo della distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione.
Ogni regione deve garantire la quota minima di energia pulita
Le esclusioni – Zone off limits e mitigazione
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