Con la recente
ordinanza n. 462/2015, il TAR Calabria respinge l’istanza cautelare avverso l’atto di nomina alla carica di assessore, pur ritenendo condivisibili le argomentazioni contenute nel ricorso in merito alla violazione dell’art. 1, comma 137, della legge 7.4.2014, n. 56, il quale stabilisce che: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Ad avviso del giudice, “non appare sussistente – allo stato – il prescritto
periculum in mora”, tenuto conto delle esigenze di interesse pubblico connesse alla stabilità dell’amministrazione comunale.
Sullo stesso argomento, si veda la recente sentenza del
Consiglio di Stato n. 4626/2015, segnalata su questa Rivista il 7 ottobre scorso.
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