L’’interruzione dell’’attività di smaltimento di rifiuti a seguito dell’’interdittiva antimafia

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1632/2016 ha deciso che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali oggettivamente esposti al pericolo di infiltrazioni di malaffare.
Ne segue che l’interdittiva antimafia, che si fonda motivatamente su una misura cautelare per il reato di traffico illecito di rifiuti, è legittima ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 159/2011.

Il fatto
Con ricorso al TAR una società, che si occupa dell’importazione e dell’esportazione di indumenti usati, richiedeva l’annullamento del provvedimento recante il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti (ex artt. 214 e 216 d.lgs. 152/2006), e la presupposta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura.
Quest’ultimo atto traeva fondamento, essenzialmente, dall’ordinanza applicativa di misure cautelari personali disposte dal Tribunale Penale nei confronti dell’amministratore della società, per la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006.
Il TAR ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’interno.

La decisione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello.
Per i giudici di Palazzo Spada il TAR ha ritenuto che, sebbene il traffico di rifiuti appartenga al novero dei reati considerati maggiormente indizianti del pericolo infiltrativo mafioso nella vita economica dell’impresa, questo dato non apparirebbe, di per sé, sufficiente a sorreggere, sotto il profilo dell’assetto motivazionale, l’informativa antimafia, in difetto di ulteriori elementi sintomatici del condizionamento mafioso.
La decisione TAR non è condivisa dal Consiglio di Stato, poiché l’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011 prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa, sono desunte, tra l’altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare per taluni dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra i quali figura, espressamente, il delitto previsto dall’art. 260 del d.lgs. 152/2006.
L’informativa antimafia, nel caso di specie, si fonda sull’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’amministratore unico della società.
Successivamente a tale ordinanza, peraltro, l’amministratore ha trasferito le quote e la carica sociale alla moglie e al figlio, attuale amministratore, elemento, pure questo, di indubbio rilievo, valutabile ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 159 del 2011 e ben valorizzato dall’informativa, costituendo tale trasferimento di quote e cariche sociali ai più stretti familiari una circostanza che, per le modalità di tempo con le quali è avvenuta (dopo il provvedimento cautelare del GIP), denota il più che probabile intento di eludere la normativa in materia.
Di conseguenza l’interdittiva antimafia è legittima e coerente con quanto previsto dal suddetto art. 84 d.lgs. 159/2011.

La norma richiamata

Art. 84 – D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)
Definizione – Documentazione antimafia
1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67.
3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

Art. 260 – D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

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