L’Inpdap rivede le sanzioni

Fonte: Italia Oggi

Il ritardo della p.a. riduce le sanzioni civili. Enti, fondazioni e associazioni, infatti, possono sanare le eventuali inadempienze contributive pagando una sanzione in misura dell’interesse legale qualora le inadempienze siano riconducibili a indisponibilità di risorse finanziarie conseguente ad una ritardata erogazione di contributi pubblici. Lo prevede, tra l’altro, la determinazione 228/2010 del presidente Inpdap contenente il regolamento sulla riduzione delle sanzioni civili per inadempienze contributive ai sensi della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001). Riduzione sanzioni civili. Il regolamento determina criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie e nel caso di evasione (denunce omesse o non conformi al vero), ma solo se la denuncia di una situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’Inpdap e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché il versamento degli stessi sia stato effettuato nei successivi 30 giorni dalla denuncia. Le fattispecie di riduzione. Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi dovuti, il nuovo regolamento stabilisce che la riduzione delle sanzioni può essere disposta qualora il mancato o ritardato pagamento dei contributi sia dovuto a una delle ipotesi indicate in tabella. In tal caso, la riduzione massima delle sanzioni è pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione dell’istanza, mentre quella minima a una volta e mezzo il predetto interesse legale. Nelle more dell’accettazione dell’istanza di riduzione, gli enti devono provvedere, in via provvisoria e salvo conguaglio, al pagamento in unica soluzione o a rate dell’importo dei contributi e delle sanzioni in misura pari all’interesse legale vigente alla data della domanda. Procedure concorsuali. Per le aziende private con personale iscritto all’Inpdap sottoposte a procedure concorsuali, prevede inoltre il regolamento, le sanzioni possono essere ridotte (qualunque sia la procedura concorsuale in atto) alla misura pari al Tur (tasso ufficiale di riferimento) nel caso di mancato o tardivo pagamento, ossia alla misura del Tur maggiorato di due punti nel caso di evasione. Contributi pubblici. Per gli enti non economici e gli enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro (articolo 1, comma 221, legge n. 662/1996), le sanzioni possono essere ridotte solo qualora le inadempienze contributive siano riconducibili a indisponibilità di risorse finanziarie alla data dei versamenti dei contributi previdenziali, conseguente a ritardata erogazione di contributi pubblici previsti per legge o per convenzione. La riduzione, pari alla misura dell’interesse legale, può essere concessa soltanto se la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’Inpdap e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché il versamento dei contributi sia stato effettuato nei successivi 30 giorni dalla denuncia stessa.

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