Sebbene la disciplina nazionale e sovranazionale, relativa all’insediamento delle attività commerciali, esplichi un rilevante impatto anche sugli atti di programmazione territoriale, va, comunque, considerato che questi ultimi, adottati nell’esercizio del differente potere in materia di pianificazione urbanistica, sono da considerarsi legittimi ove perseguano, come nel caso di specie, finalità di tutela dell’ambiente urbano e siano riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio. Pertanto, il Comune resta titolare di potestà pianificatoria e nell’esercizio di tale potestà esso può legittimamente fissare limiti insediativi di natura non economica alle attività commerciali e produttive, nel rispetto di tali vincoli, individuando aree del territorio inibite all’insediamento di impianti produttivi o esercizi commerciali.
La liberalizzazione delle attività commerciali non implica un impedimento per scelte urbanistiche
La recente sentenza del Consiglio di Stato sui limiti territoriali alle attività commerciali
La liberalizzazione del commercio non implica un impedimento per scelte urbanistiche del Comune che prevedano la limitazione di attività commerciali in certe aree del territorio. Ad affermarlo è la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), 5 settembre 2022, n. 7695.
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