Le Regioni che finanziano la spesa sanitaria non sono tenute a rispettare i vincoli statali di spesa

Statuto speciale: i rilievi posti dalla Corte Costituzionale mediante la sentenza 29 ottobre 2024, n. 170

26 Novembre 2024
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Con la sentenza del 29 ottobre 2024, n. 170, la Corte Costituzionale ha riaffermato un principio cardine in materia di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale che coprono integralmente le spese sanitarie con risorse proprie. In base a tale decisione, queste Regioni non sono vincolate dalle normative statali sul contenimento della spesa sanitaria, a meno che non si verifichino situazioni di disavanzo finanziario o non venga garantito il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
La Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge regionale della Sardegna n. 1/2024. Tale disposizione prevedeva l’utilizzo di risorse residue nei bilanci dell’Azienda regionale per la tutela della salute (attualmente in liquidazione), autorizzando le seguenti destinazioni:
3,29 milioni di euro per coprire attività ospedaliere effettuate da erogatori privati accreditati che avevano superato il budget assegnato per il 2021;
5,83 milioni di euro per aumentare il tetto di spesa ospedaliera relativo al 2023.
Le norme statali contestate, contenute nell’art. 15 del decreto legge n. 95/2012, stabiliscono limiti di spesa e percentuali di riduzione per le prestazioni sanitarie fornite da soggetti privati accreditati, con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica. Tuttavia, secondo la Corte, tali disposizioni non sono applicabili alla Regione Sardegna.

Autonomia finanziaria e rispetto dei principi fondamentali

La Corte ha ricordato che la Sardegna, in virtù della legge n. 296/2006, finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale senza contributi statali. In tali casi, lo Stato non ha titolo per imporre norme di coordinamento finanziario che disciplinino il contenimento della spesa sanitaria. Questo principio, già sancito in precedenti pronunce (tra cui la sentenza n. 141/2024), è stato confermato: le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del sistema sanitario sono vincolate ai soli principi fondamentali in materia di finanza pubblica, ma non alle specifiche norme statali di dettaglio.

I limiti all’autonomia

L’unica eccezione a questa autonomia si verifica in due ipotesi:
Quando l’ente è sottoposto a un piano di rientro per disavanzo finanziario in materia sanitaria;
– Quando la deroga regionale ai principi fondamentali compromette i LEP, con conseguente necessità di intervento statale.

Un rafforzamento dell’autonomia regionale

La sentenza n. 170/2024 rafforza la posizione della Sardegna, e di altre Regioni a statuto speciale in situazioni analoghe, sottolineando che l’assenza di contributi statali implica maggiore libertà gestionale sulle risorse sanitarie. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di garantire il rispetto dei LEP, a tutela dell’universalità e dell’accesso equo ai servizi sanitari.
Questa pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nel consolidamento dell’autonomia finanziaria delle Regioni speciali, riaffermando il loro diritto a determinare in autonomia le politiche di spesa sanitaria, purché siano assicurati i principi fondamentali della finanza pubblica e i servizi essenziali per i cittadini.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 29 OTTOBRE 2024, n. 170.

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