La rotazione deve favorire l’alternanza nell’affidamento?

Stazioni appaltanti e rotazione: devono essere limitate le occasioni di partecipazione alle selezioni?

4 Luglio 2017
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di STEFANO USAI

La recente pronuncia del TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 816 del 12 giugno 2017 consente alcune riflessioni pratiche in tema di rotazione – che il giudice, nel caso di specie, ritiene “servente”, e destinato a cedere, rispetto al principio della concorrenza – ed in merito alla necessaria distinzione tra l’avviso esplorativo della stazione appaltante finalizzato ad ottenere “manifestazioni di interesse” e quindi a reperire soggetti che si candidano ad essere invitati alla procedura negoziata (di cui all’articolo 36 del codice dei contratti) ed il “bando” vero e proprio che, anche nell’ambito sottosoglia, risulta disciplinato – la procedura ordinaria – da disposizioni più rigorose comunque rispetto al procedimento “semplificato”.

L’affidamento

Nel caso trattato dal giudice toscano veniva in considerazione una “gara” per la concessione dei servizi di installazione e gestione di distributori automatici di snacks e bevande, con pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato il 10 agosto (circostanza, della data di pubblicazione, non ritenuta irrilevante dal ricorrente perché tale da determinare una ridotta partecipazione – solo due competitori – ma ritenuta non persuasiva dal giudice).
Il motivo di ricorso – sostanziale – viene fondato dal ricorrente sulla violazione del principio di rotazione in quanto “l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente”, motivazione – sempre secondo il ricorrente – del tutto assente e nel caso di specie in plateale violazione di quanto imposto anche “dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2016”.
La particolarità, pertanto, insiste nel fatto – più frequente di quanto si possa pensare – che all’avviso per la manifestazione di interesse proponevano la propria candidatura all’invito solo due operatori economici: il pregresso gestore ed il ricorrente.
La stazione appaltante, vista l’esigua partecipazione, invitava entrambi a competere e la gara si risolveva a favore del pregresso gestore. Da qui l’impugnazione del ricorrente.

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