La maxi-società dribbla la gara

Fonte: Il Sole 24 Ore

La gestione dei rifiuti nell’Ato può essere affidata in house ad un’unica società che aggreghi i gestori esistenti, e gli impianti di proprietà degli enti possono essere affittati ai gestori.
La legge di modifica del Codice ambiente (Dlgs 152/2006) approvata al Senato introduce importanti innovazioni nei modelli di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che definiscono un’ulteriore deroga alla procedura ordinaria di affidamento con gara.
L’articolo 6 della legge (che ora deve tornare alla Camera) stabilisce che può costituire Ato (purché la popolazione servita sia di almeno 250mila abitanti, salvo che la Regione fissi un limite inferiore) un’azienda costituita da soli enti locali, derivante dalla trasformazione di aziende speciali (o di consorzi) o risultante dall’integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore a livello di bacino.
La soluzione si inserisce nella “razionalizzazione” dei gestori ammessi in deroga all’affidamento in house dall’articolo 4, comma 32, lettera a) della legge 148/2011, secondo il modello della società unica d’ambito, affidataria in house per un periodo determinato (tre anni, sino alla scadenza massima del 31 dicembre 2015).
Tuttavia la nuova disciplina presenta considerevoli differenze da quella generale, perché la società risultante dalla trasformazione o dall’aggregazione diventa autorità d’ambito a tutti gli effetti e va a incidere sul riassetto di questi organismi.
La nuova disposizione configura un soggetto al quale afferiscono sia le funzioni del regolatore sia i compiti di gestione del servizio. Questo aspetto è confermato dalla parte in cui si prevede che l’affidamento dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all’azienda stessa anche in deroga all’articolo 4 della legge 148/2011, quindi a anche a superamento del limite economico di 200mila euro previsto per l’in house.
Se l’organismo “aggregante” assorbe contratti stipulati a seguito di regolare gara, questi mantengono efficacia fino alla scadenza naturale.
L’ulteriore aspetto peculiare è garantito dalla possibilità, per Comuni non facenti originariamente parte dell’azienda, di poter entrare a farne parte, se ricorrano motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
Per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, quindi, è possibile che si pervenga alla costituzione di una società unica d’ambito, affidataria in house del servizio per valore e durata non assoggettati ai limiti dell’articolo 4 della legge 148/2001, esercitante al contempo il ruolo di ente di governo dell’Ato stesso.
Il quadro di innovazione, tuttavia, incide anche sulle strategie di utilizzo degli impianti di smaltimento, in quanto l’articolo 7 della nuova legge (modificando l’articolo 202 del testo unico, sugli affidamenti) stabilisce che gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari.
Questi ultimi (sia scelti con gara, sia configurati come società mista con socio operativo o come società unica d’ambito) sono comunque chiamati a migliorare la gestione secondo un modulo operativo più evoluto dello stesso ciclo.
I gestori, sin dalla procedura selettiva, devono esplicitare un piano industriale che renda più efficiente il servizio grazie a soluzioni innovative, mediante la riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e il miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti, con particolare riferimento alla separazione alla fonte e all’ organizzazione della raccolta differenziata domiciliare, alla diffusione del compostaggio domestico, alla promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali ed alla sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili.

Le caratteristiche
01|LA DIMENSIONE
L’ambito deve servire una popolazione di almeno 250mila abitanti, salvo che la Regione fissi un limite inferiore
02|LA FORMAZIONE
L’azienda deve essere costituita solo da enti locali e può derivare dalla trasformazione di aziende speciali (e consorzi) o dall’integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di gestioni dirette o in house
03| IL RISULTATO
La società che risulta dalla trasformazione o dall’aggregazione diventa autorità d’ambito a tutti gli effetti

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