La Corte di Cassazione sul Decreto Sicurezza: riscontrati possibili profili di incostituzionalità

La Relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione sulle novità introdotte dal Decreto Sicurezza

1 Luglio 2025
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Il 23 giugno anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito al d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con legge 9 giugno 2025, n. 80. Tramite la relazione n. 33/2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, sono state infatti analizzate le problematicità riscontrate nel cosiddetto Decreto Sicurezza contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

>> CONSULTA LA RELAZIONE INTEGRALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
>> IL CONTENUTO DEL DECRETO SICUREZZA CONVERTITO IN LEGGE.

Criticità della legge

La nuova legge, suddivisa in 39 articoli, ha introdotto 14 nuovi reati. Particolarmente contestato fin dai suoi albori, ora anche la Corte di Cassazione si unisce alle perplessità circa l’incostituzionalità del suddetto decreto. In particolare, la pronuncia della Cassazione rivela tre criticità:

  • Abuso della decretazione d’urgenza: Poiché, per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi, nessun fatto nuovo configurabile come «casi straordinari di necessità e di urgenza» ai sensi dell’art. 77, comma secondo, Cost. è occorso tra la discussione alle Camere del d.d.l. sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto, da più parti si sono manifestate severe perplessità anzitutto sulla (in)sussistenza dei presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tanto più che neppure il governo proponente si era mai avvalso della facoltà, prevista dall’art. 72 Cost. e dai regolamenti parlamentari, di chiedere l’esame con procedura d’urgenza di quel disegno di legge.
  • Violazione dei principi di omogeneità e bicameralismo: In sede di audizione sul d.d.l. di conversione, la violazione dell’art. 55, comma primo, Cost., che pone il principio del bicameralismo paritario, nonché dell’art. 70 Cost., in termini di piena titolarità della funzione legislativa di entrambe le Camere.
    A ciò si aggiunge l’estrema disomogeneità dei contenuti di questo testo, che avrebbe richiesto un esame ed un voto separato sulle singole questioni, in violazione dell’art. 72, comma primo, Cost., che prevede che «ogni disegno di legge» sia «esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale».
  • Conflitto di attribuzioni tra Governo e Parlamento: «in relazione a norme che prevedono misure di forte compressione di diritti fondamentali, rispetto alle quali il singolo parlamentare potrebbe invocare, oltre alle norme costituzionali, anche la libertà di voto, ai sensi dell’art. 48 Cost., in termini di necessaria consapevolezza ed autonomia del voto su numerose questioni disomogenee, e capacità di autodeterminarsi in relazione alle stesse. Tale requisito non può non riguardare collettivamente altresì il voto delle due Camere» così dichiarato da alcune iniziative di parlamentari che sono già intervenuti richiedendo un ricorso.

Ulteriori rilievi critici

Già a principio del suo iter, il 27 febbraio 2024, il Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato italiano aveva inviato all’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell’OSCE il disegno di legge n. 1660. L’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) aveva sollecitato le autorità pubbliche a garantire che la discussione del disegno di legge fosse preceduta da un’approfondita valutazione dell’impatto regolatorio e fosse oggetto di consultazioni aperte, inclusive, ampie ed efficaci, con la partecipazione delle organizzazioni sui diritti umani e del pubblico in generale, inclusi i gruppi marginalizzati. La redazione della Corte di Cassazione sottolinea ulteriori rilievi critici emessi da vari enti, tra i quali il Consiglio Superiore della Magistratura, ONU, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI).

PER APPROFONDIRE:
RELAZIONE DELL’OSCE;
DICHIARAZIONI DELL’ONU;
COMUNICATO ANM;
COMUNICATO UCPI.

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