La competenza del sindaco in materia di rimozione e smaltimento dei rifiuti

Il Consiglio di Stato afferma, con sentenza n. 57/2016, la competenza del sindaco, e non di altri organi del comune, di disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti (art. 192, comma 3, del d.lgs. 52/2006), dando ragione ad una società privata che si era vista intimare la rimozione a sue spese dal responsabile di un ufficio del comune.

Il fatto
Una società privata proponeva ricorso contro il Comune di Rivello (PZ), per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 488/2007, concernente la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati.
Il Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Rivello aveva intimato con ordinanza alla società di procedere alla rimozione e smaltimento a proprie spese dei rifiuti abusivamente abbandonati in una strada statale, esibendo poi al Comune la prova dell’avvenuto smaltimento.
Con ricorso al TAR la società impugnava la suddetta ordinanza, deducendo, tra i vari motivi di censura, l’incompetenza del dirigente comunale in luogo del sindaco. 
Il Comune, al contrario, richiedeva che il ricorso fosse respinto, perché infondato.
Con la sentenza n. 488 del 29.6.2007, il TAR Basilicata respingeva il ricorso rilevandone l’infondatezza, dando ragione al comune. La sentenza del TAR veniva impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato
Secondo i giudici di secondo grado, invece, si ritiene fondata la censura della società ricorrente, con cui è stata dedotta l’incompetenza del responsabile del Settore vigilanza.
Viene richiamata la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta al sindaco la competenza di disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 dello stesso art. 192.

Le norme rilevanti

Art. 192 – D.Lgs. n. 152/2006
Divieto di abbandono
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

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