Illegittimo il mancato deposito nei termini dei documenti relativi al rendiconto

A cura di Enzo Cuzzola

L’art. 227 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che la proposta di rendiconto della gestione deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione conciliare. Ovviamente, entro lo stesso termine devono essere messi a disposizione anche gli allegati, compresa la relazione dell’organo di revisione.
Si tratta di una disposizione a tutela del ruolo dei consiglieri che, per poter esprimere compiutamente il proprio voto (favorevole o meno), devono avere il tempo di consultare e valutare i documenti. La norma è di fondamentale importanza per l’operatività del Consiglio, tanto che il mancato rispetto dei suddetti termini consente al consigliere di adire il giudice amministrativo.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza, “i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive; pertanto, l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello jus ad officium; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito” (Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2014 n. 3446; TAR Napoli, I, 06/10/2016 n. 4570; TAR Salerno, II, 04/02/2015 n.230; cfr. in termini TAR Cagliari, II, 02/05/2016 n.387; TAR Lecce, II, 28/11/2013 n.2389; TAR Milano, II, 01/07/2013 n.683; TAR Brescia, I, 17/01/2011 n.16).
Conseguentemente, secondo quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 18 settembre 2017 n. 4412, il mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della relazione dei revisori dei conti a corredo del conto consuntivo determina la lesione del cd. jus ad officium dei consiglieri, con conseguente annullamento della delibera di approvazione del consuntivo.

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