Illegittima l’ordinanza per la tutela della salute dei cittadini contro le emissioni elettromagnetiche

Per il TAR romano la situazione non è di pericolo sanitario a carico dei cittadini

17 Novembre 2015
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Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12694 del 2015, dichiara illegittima l’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 2, t.u.e.l., con la quale si ordina al gestore della rete elettrica di interrompere le emissioni elettromagnetiche propaganti dagli elettrodotti; ad avviso dei giudici, difettano, nel caso di specie, i presupposti per l’adozione dell’ordinanza sindacale in questione, a partire da una situazione di pericolo sanitario a carico dei cittadini, non essendo mai stato riscontrato lo sconfinamento dei valori di qualità dell’aria. Non può invero trascurarsi – aggiungono i giudici – che la giurisprudenza ha precisato che quando viene adottata un’ordinanza “contingibile ed urgente”, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (Cass., 30.7.2014, n. 33779).

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