Il tipo di assenso necessario dipende essenzialmente dal tipo di fonte rinnovabile, dalla potenza dell’impianto e dal possibile impatto sul territorio (si veda la tabella in alto). A grandi linee, si può dire che l’iter più complesso (l’autorizzazione unica) è previsto solo per gli impianti oltre una certa taglia (60 kW per l’eolico, 20 kW per il fotovoltaico, 100 kW per l’idraulico e via elencando). Invece, la preferenza per la più semplice comunicazione in comune rispetto alla Scia dipende essenzialmente dai criteri di realizzazione: pannelli fotovoltaici non sporgenti dal tetto e non siti nei centri storici, pale eoliche alte fino a un metro e mezzo e di dimensioni contenute, impianti geotermici e idraulici che non alterano la volumetria degli edifici, eccetera. Tuttavia se il proponente l’impianto non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, l’autorizzazione diviene l’unica strada da seguire. A proposito di Dia, va segnalato che il testo del decreto non ha tenuto conto degli aggiornamenti normativi introdotti con la manovra finanziaria (legge 122/2010, articolo 49) che introduce la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La nota del 16 settembre del ministero della Semplificazione chiarisce che la Scia è integralmente sostitutiva della Denuncia di inizio attività (Dia), salvo quando questa è a sua volta sostitutiva del permesso di costruire e si configura quindi come «SuperDia». Nel campo dell’installazione delle rinnovabili c’è da supporre che tale ambiguità non dovrebbe presentarsi: in altre parole, dove si parla di Dia deve intendersi Scia (salvo ulteriori chiarimenti). Per i lavori non strettamente legati all’installazione delle fonti rinnovabili – ma eseguiti in contemporanea – resta possibile eseguire le opere interne, anche di manutenzione straordinaria, agli edifici, quelle di pavimentazione di aree esterne, le strutture temporanee con semplice comunicazione: insomma, il decreto recepisce la nuova versione del testo unico dell’edilizia, senza titoli abitativi ma con la stessa comunicazione prevista per gli impianti. Vengono infine dettagliati i contenuti minimi dell’autorizzazione unica: progetto, relazione tecnica, attestazioni di disponibilità dell’area, concessioni e preventivi per gli allacciamenti, destinazione urbanistica, cauzioni, oneri istruttori eccetera. Si ripercorrono tempi e modi per ottenere l’autorizzazione: avvio del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione; convocazione della conferenza di servizi entro 30 giorni; eventuale procedura di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, se prescritta; casi in cui interviene il ministero per i Beni e le attività culturali, connessione in rete da parte del gestore dei servizi, intervento delle Soprintendenze e via elencando. L’autorizzazione è di per sé titolo a costruire ed esercire l’impianto e, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Il testo cita la «Dia» ma basterà la «Scia»
I permessi – Le alternative
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